L’articolo 65 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) disciplina le condizioni che devono sussistere per l’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati a fini lavorativi; tali ambienti infatti, per la loro conformazione strutturale, possono presentare criticità significative sotto il profilo della salubrità dell’aria, illuminazione naturale, aerazione, microclima e sicurezza complessiva per i lavoratori.
A tale scopo, la legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro) ha introdotto modifiche sostanziali ai commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo unico con l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo, semplificare alcuni adempimenti procedurali e al tempo stesso rafforzare il controllo sull’effettiva idoneità di questi locali, specie in relazione all’emissione di agenti nocivi e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall’allegato IV dello stesso decreto.
Questa modifica normativa si colloca in un contesto più ampio di evoluzione del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione all’uso in deroga di spazi strutturalmente sfavorevoli, laddove esigenze logistiche o produttive lo rendano necessario.
La deroga non costituisce peraltro una liberalizzazione automatica, bensì un percorso regolamentato che deve essere attentamente istruito e monitorato.
L’ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto quindi, con la nota n. 5945 dell’8 luglio 2025, a chiarire e meglio illustrare la portata dei cambiamenti che la legge 203/2024 ha apportato in tema di lavoro nei locali sotterranei seminterrati: vediamo di seguito di che si tratta.
L’articolo 65 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione originaria, stabiliva un divieto generale di destinare a luoghi di lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, divieto che rispondeva ad una finalità preventiva: evitare che ambienti strutturalmente critici dal punto di vista della ventilazione, illuminazione, salubrità dell’aria e condizioni microclimatiche venissero impiegati per attività lavorative ordinarie, esponendo i lavoratori a rischi per la salute.
Il divieto, tuttavia, era parzialmente derogabile, a condizione che:
L’utilizzo in deroga era subordinato alla presentazione di una comunicazione all’organo di vigilanza competente, ma la norma originaria non forniva indicazioni dettagliate né in merito alla forma di tale comunicazione, né ai tempi o agli adempimenti procedurali correlati.
La disposizione si applica a tutti i settori produttivi nei quali si preveda l’impiego di personale all’interno di locali sotterranei o seminterrati, ma è particolarmente rilevante per le attività artigianali, commerciali e industriali situate in contesti urbani in cui lo spazio a disposizione può costringere le aziende a ricorrere a locali non al piano terra.
Tuttavia, la normativa esclude dall’obbligo di comunicazione i locali adibiti a servizi tecnici (come vani caldaia, locali quadri elettrici, magazzini, bagni, spogliatoi, sottoscala, ecc.) a basso fattore di occupazione (ossia inferiore alle 100 ore annue), ove la permanenza dei lavoratori sia solo occasionale.
Ebbene, con l’entrata in vigore della legge 203/2024 sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di:
Nello specifico, con la modifica del comma 1, viene confermato che l’utilizzo dei locali interrati e seminterrati è consentito in deroga al divieto generale solo quando le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste (aerazione, illuminazione, microclima, allegato IV).
La novità principale è però l’introduzione di una procedura formale più rigorosa per l’esercizio della deroga.
A seguito della modifica del comma 3, invece, il datore di lavoro che intende utilizzare i locali in deroga deve trasmettere una comunicazione formale all’ispettorato territoriale del lavoro competente, completa della relazione descrittiva delle attività e dell’asseverazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
L’ispettorato ha trenta giorni di tempo per esaminare la documentazione presentata e durante questo periodo:
È stato inoltre chiarito che l’uso dei locali prima del termine dei trenta giorni o senza aver risposto a eventuali richieste di integrazione è espressamente vietato e costituisce violazione sanzionabile ai sensi del comma 1 dell’articolo stesso.
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 65 de l D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla legge 203/2024, risulta però fondamentale comprendere con precisione cosa si intenda per locale sotterraneo e locale seminterrato e quali siano i casi esclusi dall’obbligo di comunicazione in deroga.
La distinzione tra locali interrati e locali seminterrati ha infatti rilevanza non solo edilizia, ma anche igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro. Secondo il Regolamento edilizio-tipo, adottato nell’ambito dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 380/2001, si distinguono:
Tuttavia, poiché il Regolamento edilizio-tipo non è stato recepito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la definizione ufficiale da adottare deve riferirsi al regolamento edilizio vigente del Comune in cui si trovano i locali da destinare all’attività lavorativa.
La normativa prevede alcune importanti esclusioni dall’obbligo di presentare la comunicazione in deroga, nel caso in cui i locali non siano destinati a un utilizzo continuativo da parte dei lavoratori. In particolare, non è necessario trasmettere la comunicazione per:
Per tutti i casi in cui si intenda utilizzare locali sotterranei o seminterrati come luoghi di lavoro, e non si ricade nelle ipotesi di esclusione sopra descritte, il datore di lavoro è dunque tenuto a presentare una comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, comunicazione che deve essere inviata all’ispettorato territoriale del lavoro competente, accompagnata da una documentazione tecnico-descrittiva e asseverativa.
Documentazione obbligatoria
La comunicazione in deroga deve essere corredata da due documenti fondamentali:
1. Relazione descrittiva delle attività, a cura del datore di lavoro, che deve contenere:
2. Asseverazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) iscritto all’albo professionale, che deve certificare:
Una volta ricevuta la comunicazione, l’ispettorato territoriale del lavoro ha, come accennato, trenta giorni di tempo per esaminare la documentazione e:
Durante questi trenta giorn i l’uso dei locali non è consentito, salvo espressa autorizzazione; qualora il datore di lavoro proceda all’uso dei locali prima della scadenza del termine o in assenza della documentazione completa, incorre in violazione dell’art. 65, comma 1, con le relative sanzioni.
Le comunicazioni formalmente corrette, così come quelle regolarizzate a seguito di integrazione, vengono trasmesse dal Processo Servizi all’Utenza al Processo Vigilanza Tecnica, che potrà:
L’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati per attività lavorative, sebbene consentito in deroga al divieto generale previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, è subordinato a una procedura rigorosa di comunicazione e verifica introdotta dalla legge n. 203/2024.
Una volta presentata la documentazione necessaria, i locali infatti non si intendono automaticamente autorizzati ma èprevisto un sistema articolato di controlli finalizzato a garantire che l’utilizzo in deroga sia effettivamente conforme ai requisiti normativi, con particolare attenzione alla salubrità, sicurezza e assenza di emissioni nocive.
Accertamenti programmabili e a campione
L’attività di controllo è demandata in prima istanza al Processo Vigilanza Tecnica dell’ispettorato nazionale del lavoro, che riceve le comunicazioni formalmente corrette dal Processo Servizi all’Utenza. Queste comunicazioni possono essere:
In tutti i casi, le comunicazioni possono essere oggetto di accertamenti ispettivi, anche a campione. Tuttavia, viene data priorità ai controlli nei confronti:
Attività soggette a controllo prioritario
Come evidenziato dalla precedente nota INL n. 811/2025, è previsto un elenco di lavorazioni per le quali è altamente raccomandato un controllo prioritario, in quanto potenzialmente suscettibili di emissioni di agenti nocivi o di condizioni ambientali critiche. Le attività a rischio includono:
Queste attività richiedono una valutazione molto attenta nella fase di asseverazione tecnica e costituiscono un filtro iniziale per l’attivazione delle ispezioni sul campo.
Il nuovo assetto normativo ha introdotto specifiche ipotesi sanzionatorie, differenziate in funzione del tipo di irregolarità riscontrata.
Le violazioni possono essere di natura formale, sostanziale o penale, a seconda della gravità e delle conseguenze potenziali sul piano della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Dichiarazioni mendaci o non conformi
Una delle violazioni più gravi è rappresentata dalla presentazione di dichiarazioni non veritiere nella relazione o nell’asseverazione tecnica. Il caso si configura qualora, durante l’ispezione, emergano:
In tali circostanze, l’organo ispettivo è tenuto a:
Violazioni dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008
L’allegato IV contiene le disposizioni tecniche minime per i luoghi di lavoro (ventilazione, altezza, superfici, pavimentazioni, impianti). La violazione di questi requisiti non comporta sempre un reato, ma può dar luogo a sanzioni amministrative.
La distinzione si articola come segue:
False asseverazioni
Nel caso in cui l’accertamento ispettivo evidenzi che la relazione tecnica asseverata da un professionista contenga informazioni false o infedeli, si attiva una responsabilità diretta a carico del tecnico asseveratore. Le conseguenze includono:
Utilizzo anticipato dei locali
Una violazione frequente, spesso frutto di disattenzione o errata interpretazione della norma, riguarda l’utilizzo dei locali sotterranei o seminterrati prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, oppure prima di aver ricevuto l’autorizzazione implicita o esplicita dell’ispettorato.
In tali casi, si configura una violazione dell’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, e l’organo di vigilanza può:
Oltre all’ispettorato nazionale del lavoro, altri soggetti istituzionali possono essere coinvolti nel controllo del rispetto delle condizioni previste per l’uso in deroga dei locali interrati e seminterrati. Tra questi, si segnalano:
Secondo quanto chiarito nella nota n. 5945/2025, ogni ente o autorità che accerti il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 65 deve darne tempestiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro o all’ispettorato area metropolitana (IAM) competente per territorio.
Tale obbligo si applica, ad esempio, nei seguenti casi:
L’introduzione dell’obbligo di trasmissione tra enti ha l’obiettivo di rafforzare il sistema integrato di vigilanza sul rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
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Ente coinvolto |
Competenze e attività |
Obbligo di comunicazione all’ITL/IAM |
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Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) |
Riceve, valuta e registra le comunicazioni in deroga. Avvia controlli documentali e ispettivi. |
No |
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Servizi igiene e sicurezza (ASL) |
Verifica igienico-sanitaria, requisiti microclimatici, aerazione, salubrità dei locali. |
Sì, in caso di irregolarità |
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Comune |
Verifica urbanistica ed edilizia (conformità ai regolamenti comunali, agibilità). |
Sì, se rilevate difformità |
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Vigili del Fuoco |
Controllo impianti soggetti a normativa antincendio. |
Sì, se rilevate violazioni |
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INL - Processo Vigilanza Tecnica |
Valutazione delle comunicazioni segnalate dal Processo Servizi all’Utenza; programmazione dei controlli a campione o mirati. |
No |
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Comando carabinieri per la tutela del lavoro |
Attività ispettiva sul territorio. |
Sì, in caso di violazioni riscontrate |
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Professionisti |
Redigono asseverazioni su requisiti edilizi, impiantistici e di sicurezza. |
No |
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