Validi gli accordi patrimoniali in pendenza di separazione

Pubblicato il 21 dicembre 2015

Le parti possono validamente regolamentare i loro interessi di carattere patrimoniale ai margini di un giudizio di separazione pendente – nella fattispecie – in grado di appello e proprio in relazione alla composizione del relativo contrasto. Deve dunque ritenersi efficace l'accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio stesso, abbandonato a seguito di questo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 24621 depositata il 3 dicembre 2015, accogliendo il ricorso del marito, secondo cui, in particolare, la Corte d'appello aveva errato nel considerare privo di effetti l'accordo raggiunto dalle parti per regolamentare le condizioni di separazione, in quanto non trasfuso nell'atto sottoposto al giudice per l'omologazione (così precludendone, nell'ipotesi in questione, la domanda di risoluzione)

La Suprema Corte, viceversa, sostiene ormai da tempo – si legge in sentenza – che la clausola di trasferimento di un immobile tra i coniugi contenuta nei verbali di separazione, recepita nella sentenza di divorzio congiunto o magari, come nel caso di specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida fra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta.

Rapporti tra coniugi. Regolati non solo mediante accordi omologati

Va altresì precisato – proseguono gli ermellini – che gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi. Si potrebbero ipotizzare accordi anteriori, contemporanei o successivi alla separazione o al divorzio, nei confronti dei quali la giurisprudenza è più volte intervenuta (con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali) attraverso una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi.

Accordi in sede di separazione/divorzio hanno natura negoziale

Ciò detto, l'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari, come nel caso de quo, oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso), ha natura sicuramente negoziale e talora da vita ad un vero e proprio contratto. Ed in ogni caso, anche se non si configurasse quale contratto, all'accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti,così come alcuni più specifici (ad es. Vizi di volontà).  

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