Validità delle notifiche in caso di raggiungimento dello scopo

Pubblicato il 01 settembre 2017

Si segnalano due decisioni depositate dalla Prima sezione civile di Cassazione il 31 agosto 2017 in tema di notificazioni.

Ok alla notifica via Pec "irrituale" se lo scopo è raggiunto

Nel primo caso – sentenza n. 20625/2017 - è stato ribadito il principio secondo cui l’irritualità di una notifica effettuata a mezzo Pec non ne comporta la nullità se viene comunque raggiunto lo scopo legale prefisso ed ossia il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La decisione è stata presa nell’ambito di una vicenda in cui la notifica alla controparte della sentenza di primo grado era stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata presso l'indirizzo contenuto nell’elenco di cui al registro generale del ministero della Giustizia prima del 15 dicembre 2013, data questa a partire dalla quale l’elenco suddetto doveva ritenersi “pubblico”. Sul punto, aveva sottolineato il giudice di merito, “il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, doveva essere qualificato come pubblico elenco già prima dell'art. 16 quater Dl n. 179/2012” in quanto era stato precedentemente istituito ed era accessibile a tutti e gestito da un ente pubblico.

Secondo la Suprema corte, inoltre, in caso di notifica a mezzo Pec attuata prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale n. 44/2011, la notificazione risulterebbe eventualmente nulla ma non inesistente e, pertanto, sanabile nel caso, come quello esaminato, in cui si era comunque realizzato il raggiungimento dello scopo.

Sì alla notifica del fallimento in Comune se la Srl chiude la Pec e la sede

Con la seconda pronuncia, l’ordinanza n. 20616/2017, la Corte di cassazione ha affermato la legittimità della notifica del ricorso per la dichiarazione del fallimento di una Srl, effettuata presso la sede del Comune dopo che erano risultati vani i tentativi effettuati presso la Pec dell’impresa, che risultava non più attiva, e presso la sede societaria, risultata chiusa.

Secondo la Corte, a seguito dell’esito negativo del duplice meccanismo di notifica presso la Pec e la sede, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale si era posto, ragionevolmente, come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore, di obblighi impostigli per legge ed era, pertanto, legittimo.

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