Variazione in diminuzione dell’Iva per procedura esecutiva infruttuosa

Pubblicato il 25 gennaio 2019

L’Amministrazione finanziaria fornisce specificazioni in merito alla variazione in diminuzione Iva in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dovuto a procedure esecutive rimaste infruttuose.

Domanda: quando è considerata infruttuosa la procedura esecutiva?

Viene posto quesito inerente i tempi per considerare infruttuosa la procedura esecutiva, così da poter procedere con l’emissione della nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva.

Risposta dell’Agenzia: variazione in diminuzione quando il credito non è soddisfatto dalla vendita o non ci sono beni da esecutare

L’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72, regola la variazione in diminuzione Iva a seguito del mancato pagamento in tutto o in parte dell’imponibile a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Si precisa che tale operazione è facoltativa, a differenza delle variazioni c.d. “in aumento”, ed è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.

E’ poi il comma 12 dello stesso articolo 26 citato che prevede, tra l'altro, che la procedura esecutiva individuale deve considerarsi in ogni caso infruttuosa, nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare (lettera a).

Quindi, è proprio dal comma 12 che si evince come sia necessario che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo super partes (in specie, ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione), e non rimessa all’arbitrio del creditore pignorante. E, nel caso di specie, è l’ufficiale giudiziario che redige un verbale di pignoramento.

Nel dare la soluzione, l’Agenzia, con risposta n. 2 del 24 gennaio 2019 alla consulenza giuridica, richiama quanto affermato nella circolare n. 77/2000, secondo cui la variazione in diminuzione può essere effettuata “quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.

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