Vecchi terreni, decide il rogito

Pubblicato il 25 novembre 2006

Lo scorporo tra area e fabbricato sarà reso definitivo con la conversione finale del Dl 262/06. Il collegato alla Finanziaria 2007, di fatto, renderà pienamente operativa la norma che prevede l’indeducibilità dell’ammortamento del terreno sottostante i fabbricati strumentali, con il conseguente obbligo di scorporare il valore del terreno posto sotto il fabbricato strumentale nel determinare la quota di ammortamento deducibile. Nonostante la diffusione della circolare esplicativa delle Entrate n. 34, del 21 novembre 2006, sull’argomento rimangono molti dubbi interpretativi. In particolare, per gli immobili già posseduti al 31 dicembre 2005 c’è incertezza in tema di acconto d’imposta Ires per l’anno quanto la circolare 34/E ignora l’ipotesi della rilevazione del valore del terreno dal rogito di acquisto. Nulla si dice sulla prevalenza del valore derivante dall’atto di acquisizione separata del terreno. In assenza di una esplicita previsione di tale principio, si ritiene quindi di dover pervenire, anche per i terreni acquistati separatamente entro il 31 dicembre 2005, alla stessa conclusione proposta per i terreni acquistati dal 2006. Infatti, se la ratio è quella di privilegiare il valore derivante dall’atto di acquisto, non avrebbe senso distinguere tra operazioni eseguite entro il 2005 e quelle eseguite dopo questa data.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy