Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il Decreto n. 85 il 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2025. Questo provvedimento introduce un nuovo regolamento volto a disciplinare in maniera più stringente l’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali. La misura è inserita nell’ambito degli interventi PNRR per rafforzare la regolazione del mercato energetico.
La finalità principale del nuovo regolamento è rafforzare i criteri di trasparenza, affidabilità e solidità economico-finanziaria dei venditori di gas. Il decreto trasforma l’Elenco da semplice strumento ricognitivo in requisito vincolante per esercitare l’attività di vendita, riducendo il rischio di comportamenti scorretti e tutelando i consumatori finali.
Il decreto si applica a tutte le imprese che esercitano l’attività di vendita di gas naturale:
Sono invece escluse dal campo di applicazione le imprese che acquistano gas unicamente per conto dei propri consorziati, e che non effettuano attività di vendita a clienti finali esterni.
I principali soggetti coinvolti dal provvedimento sono:
Per iscriversi all’Elenco nazionale, le imprese devono dimostrare il possesso di requisiti specifici, tra cui:
La permanenza nell’Elenco è soggetta al mantenimento continuativo di tali requisiti. Il Ministero può effettuare verifiche a campione e richiedere aggiornamenti documentali.
Il decreto introduce una procedura formale di esclusione dall’Elenco in caso di:
L’esclusione avviene con provvedimento motivato del Ministero, previa comunicazione al soggetto interessato e possibilità di contraddittorio.
Il Decreto MASE n. 85/2025 entra ufficialmente in vigore il 4 luglio 2025. Da tale data è abrogato il precedente decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2011, che aveva regolato fino ad ora l’Elenco dei venditori di gas naturale.
Per garantire la continuità operativa, le imprese di vendita già iscritte nell’elenco precedente vengono automaticamente inserite in via provvisoria nel nuovo Elenco venditori, con specifica indicazione della natura provvisoria dell’iscrizione.
Tuttavia, per mantenere validamente la propria posizione, le stesse dovranno presentare, entro 90 giorni dall’adozione del nuovo decreto attuativo previsto dall’articolo 11, una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) che attesti il possesso dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 del nuovo regolamento.
Il responsabile del procedimento verificherà la regolarità delle dichiarazioni presentate, secondo le modalità descritte all’articolo 6. La mancata presentazione di tale dichiarazione entro i termini indicati comporterà la cancellazione automatica dall’Elenco.
Inoltre, le imprese già attive che operano in forma di società di persone o consorzi non riconducibili alle categorie previste dall’art. 3, comma 1, lettera d), oppure che possiedono un capitale sociale inferiore a 100.000 euro (fatta salva l’applicazione di eventuali deroghe), dovranno adeguarsi ai requisiti patrimoniali richiesti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il mancato adeguamento entro tale termine comporterà la cancellazione dall’Elenco.
Infine, anche le imprese distributrici che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitano transitoriamente l’attività di vendita a clienti finali (come previsto dall’art. 2, comma 3, lettera e), dovranno presentare domanda di iscrizione entro 180 giorni dall’adozione del decreto attuativo, al fine di ottenere il titolo abilitativo per continuare l’attività di vendita.
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