Verbale degli agenti con fede privilegiata

Pubblicato il 14 settembre 2010
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 19416 del 13 settembre 2010 – le risultanze contenute nel verbale redatto dal pubblico ufficiale sono contestabili esclusivamente proponendo querela di falso e ciò anche quando le stesse abbiano avuto ad oggetto “accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere”. 

Sussiste, infatti, fede privilegiata ex articolo 2700 Codice civile – continua la Corte - “in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso”. 

Sul punto, i giudici di legittimità si erano pronunciati, anche recentemente (sentenza n. 25676/2009), in maniera del tutto difforme sottolineando come “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”.
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