Verifica anche oltre l'oggetto delineato nell'incarico di accesso

Pubblicato il 14 gennaio 2010
La Cassazione, con la sentenza n. 26321 del 16 dicembre 2009, ha cassato una decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano, prima, e la Commissione tributaria regionale, poi, avevano ritenuto illegittimo un accertamento Irpeg effettuato nei confronti di una società sull'assunto che, a fronte di una verifica individuata nell'incarico di accesso – finalizzata nella specie al controllo del raffronto sui prezzi – l'Amministrazione avrebbe illegittimamente e senza autorizzazione cambiato ed ampliato l'oggetto dell'accertamento.

Ma il Fisco, contro questa pronuncia, si è rivolto ai giudici di legittimità ottenendo una decisione del tutto a proprio favore: “le informazioni ed i dati raccolti nel corso di una verifica fiscale” – si legge nella sentenza della Corte - “sono utilizzabili per quantificare e motivare il successivo accertamento anche oltre l'ambito oggettivo delineato dall'incarico di accesso”. Ed infatti, nelle verifiche fiscali – continuano i giudici - l'attività d'indagine è comunque volta ad acquisire ogni elemento utile sia ai fini dell'accertamento dell'imposta che della repressione dell'evasione e delle altre violazioni alle norme tributarie e finanziarie.
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