Dal 25 febbraio 2026 è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il servizio telematico per la verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria.
La nuova funzionalità attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2024, in coerenza con la riforma introdotta dal Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato l’articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
L’intervento normativo si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento dei presìdi di affidabilità e trasparenza relativi ai soggetti che assumono il ruolo di rappresentante fiscale per operatori non residenti, inclusi i soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.
Che cos’è il servizio
Il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali è uno strumento di consultazione pubblica che consente di accertare se un determinato soggetto:
La funzionalità opera con modalità analoghe ai servizi già disponibili per:
Come funziona operativamente
L’utente deve:
Il sistema conferma se il soggetto è registrato come rappresentante fiscale conforme alla disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 13/2024 e dal DM 9 dicembre 2024.
A cosa serve il servizio
Il servizio risponde a tre esigenze fondamentali:
La consultazione è particolarmente rilevante per:
Definizione normativa
Il rappresentante fiscale è il soggetto residente o stabilito in Italia che, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 633/1972, assume gli obblighi e i diritti IVA per conto di un operatore non residente che effettua operazioni rilevanti ai fini dell’imposta nel territorio dello Stato.
Il rappresentante fiscale:
Ambito soggettivo
Possono avvalersi di un rappresentante fiscale:
Per esercitare legittimamente il ruolo di rappresentante fiscale, la nomina deve risultare da un atto formalmente valido.
In particolare, la nomina deve essere effettuata mediante:
La dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere presentata:
La dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, allegando la documentazione attestante la nomina.
Requisiti soggettivi
Il rappresentante fiscale deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Tali requisiti riguardano:
Il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025.
Obbligo di garanzia
L’articolo 17 del DPR n. 633/1972, come modificato dal Decreto legislativo n. 13/2024, prevede che il rappresentante fiscale:
Le modalità operative per la prestazione della garanzia sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025.
La garanzia ha la funzione di presidio a tutela dell’Erario e costituisce condizione per l’esercizio del ruolo nei casi previsti dalla normativa.
Nel caso in cui il soggetto rappresentato richieda l’inclusione nell’archivio VIES, ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del DPR n. 633/1972, è necessario:
La presentazione della garanzia avviene presso la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
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