Nuove regole per rappresentante fiscale: dichiarazione e garanzie

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Il provvedimento n. 186368/2025 dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025 stabilisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione dell’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972, così come modificato dal D.lgs. n. 13/2024.

Infatti, la possibilità di assumere l’incarico di rappresentante fiscale è subordinata al possesso di specifici requisiti, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Tale norma prevede anche l’obbligo di fornire una garanzia adeguata, proporzionata al numero di soggetti rappresentati. Le modalità operative per l’attuazione di queste disposizioni sono state disciplinate con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 9 dicembre 2024.

Il provvedimento prot. 186368 del 17 aprile 2025 stabilisce anche la scadenza entro cui è possibile trasmettere la dichiarazione che certifica il possesso dei requisiti personali richiesti per svolgere l’attività di rappresentante fiscale. Inoltre, definisce le modalità per fornire la garanzia a beneficio del Direttore provinciale in carica dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente, in base al domicilio fiscale del soggetto interessato.

Introduzione alla nuova disciplina del rappresentante fiscale

La modifica introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 13/2024 al comma 3 dell’art. 17 del DPR n. 633/1972 rappresenta un cambiamento sostanziale nella disciplina del rappresentante fiscale IVA, con nuovi obblighi sia in termini di requisiti personali sia di garanzie economiche. Vediamo in dettaglio cosa comporta.

Requisiti soggettivi per assumere il ruolo di rappresentante fiscale

  • Prima della modifica, la nomina del rappresentante fiscale non prevedeva un controllo formale sui requisiti soggettivi della persona incaricata.
  • Ora, è espressamente richiesto che il rappresentante possieda requisiti di affidabilità e onorabilità, sulla base dell’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DM 164/1999.

In pratica, il rappresentante fiscale:

  • non deve avere condanne (anche non definitive) o procedimenti in corso per reati finanziari;
  • non deve avere violazioni gravi e ripetute in materia fiscale o contributiva;
  • non deve trovarsi in condizioni ostative previste dalla normativa antimafia.

Obbligo di prestazione della garanzia economica

Viene introdotto un obbligo di prestare una garanzia finanziaria (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o cauzione in titoli) in base al numero dei soggetti rappresentati.

Ciò implica che:

  • chi rappresenta più soggetti IVA deve fornire una garanzia con importo crescente a seconda della fascia di rappresentati:
  • c’è l’esenzione per chi rappresenta un solo soggetto, ma resta l’obbligo di attestare i requisiti soggettivi.

Modalità di presentazione della dichiarazione dei requisiti soggettivi

I soggetti che vogliono assumere o già ricoprono il ruolo di rappresentante fiscale devono presentare una dichiarazione:

  • redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
  • attestante il possesso dei requisiti soggettivi: assenza di condanne, procedimenti pendenti per reati finanziari, gravi violazioni tributarie e condizioni ostative previste dalla legge.

NOTA BENE: La dichiarazione deve essere trasmessa insieme alla comunicazione relativa all’apertura dell’attività o alla modifica dei dati ai fini IVA, attraverso la quale si forniscono le informazioni identificative del rappresentante fiscale.

Destinatario è l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente, individuato in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Se il rappresentante fiscale non è una persona fisica (es. una società), la dichiarazione deve essere compilata e firmata da tutti i legali rappresentanti (persone fisiche) indicati nel modello per l’inizio attività o per la variazione dei dati IVA.

In caso di nomina o sostituzione di uno o più legali rappresentanti, questi sono tenuti a presentare la dichiarazione contemporaneamente all’invio del modello IVA. In mancanza di tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate procederà alla chiusura automatica della partita IVA del soggetto rappresentato.

Forme e importi della garanzia da prestare

La garanzia può essere fornita in diverse modalità: mediante cauzione in titoli di Stato o titoli con garanzia statale, oppure tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

L’importo minimo della garanzia, determinato in base al numero di soggetti rappresentati, è stabilito come segue:

  • 30.000 euro se i soggetti rappresentati sono tra 2 e 9;
  • 100.000 euro se sono da 10 a 50;
  • 300.000 euro per rappresentanze tra 51 e 100 soggetti;
  • 1 milione di euro per chi rappresenta da 101 a 1.000 soggetti;
  • 2 milioni di euro se il numero di rappresentati è superiore a 1.000.

NOTA BENE: Chi intende rappresentare un solo soggetto non è obbligato a fornire alcuna garanzia, ma è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi.

La garanzia deve essere intestata al Direttore in carica della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente e deve essere consegnata direttamente alla stessa Direzione Provinciale.

Il provvedimento specifica le informazioni che deve indicare la garanzia a seconda che si tratti di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Adeguamenti in caso di aumento dei soggetti rappresentati

Se il numero di soggetti rappresentati aumenta e ciò comporta il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale è tenuto a fornire una nuova garanzia, corrispondente al nuovo importo minimo previsto.

La nuova garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi a partire dal momento in cui viene consegnata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Quest’ultima provvede a verificare che la garanzia sia conforme ai criteri previsti dalla normativa vigente e comunica l’esito del controllo al soggetto che ha prestato la garanzia.

A partire dalla data della suddetta comunicazione, il soggetto è autorizzato a operare come rappresentante fiscale in relazione al numero di soggetti previsto dalla fascia corrispondente alla garanzia versata.

NOTA BENE: Nel caso in cui venga fornita una nuova garanzia per l’ingresso in una fascia superiore, dalla data di comunicazione del relativo esito positivo il rappresentante fiscale ha la facoltà di richiedere lo svincolo della precedente garanzia.

Obblighi per i rappresentanti fiscali già operativi

Coloro che, alla data di pubblicazione del provvedimento 186368/2025, esercitano già il ruolo di rappresentante fiscale, devono trasmettere, entro sessanta giorni (16 giugno 2025), la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e, se previsto in base al numero di soggetti assistiti, fornire la garanzia secondo le modalità indicate.

Trascorso tale termine senza adempimento, l’Agenzia delle Entrate avvia il procedimento di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, informando il rappresentante tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

ATTENZIONE: A partire dalla notifica, decorre un ulteriore periodo di sessanta giorni entro cui è possibile regolarizzare la posizione. In assenza di invio della documentazione necessaria entro la nuova scadenza, si procederà alla chiusura automatica delle partite IVA coinvolte.

Accesso ai dati dei rappresentanti fiscali

Un avviso specifico, che sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, informerà dell’attivazione del servizio che consentirà di verificare le informazioni relative ai rappresentanti fiscali che hanno trasmesso la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti e, se necessario, hanno fornito la garanzia prevista.

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