Il 30 giugno 2025 è considerato un "Tax Day": entro questa data, alcune categorie di contribuenti dovranno effettuare i versamenti delle imposte dovute per il 2024 e versare gli acconti per il 2025. Ma non tutti sono coinvolti allo stesso modo, e c’è anche la possibilità di prendersi qualche giorno in più, pagando con una piccola maggiorazione.
Sono tenute a rispettare la scadenza ordinaria del 30 giugno le persone fisiche senza partita IVA. Questi contribuenti dovranno versare:
Anche chi presenta il modello 730 senza sostituto d’imposta (cioè senza datore di lavoro o ente pensionistico che effettua il conguaglio) rientra in questa scadenza, così come coloro che presentano il 730 con sostituto ma hanno redditi o beni per i quali il versamento va fatto tramite modello F24.
Pagamento entro il 30 luglio con una piccola maggiorazione
È prevista una proroga tecnica: chi non riesce a pagare entro il 30 giugno può farlo entro il 30 luglio, versando una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Grazie al Decreto Legge n. 84/2025 (art. 13), alcune categorie possono usufruire di una proroga fino al 21 luglio 2025, anch'essa estendibile fino al 20 agosto con lo 0,4% in più. Tra questi:
In particolare, sono interessati coloro che esercitano attività economiche per cui sono previsti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e che non superano 5,164 milioni di euro di ricavi. Anche chi è escluso dagli ISA ma rientra nelle categorie sopra citate può usufruire del rinvio.
In linea generale, il saldo dell’IVA a debito relativo all’anno precedente (in questo caso il 2024) deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo, in un’unica soluzione. Tuttavia, se questa data cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Per il 2025, ad esempio, il termine è stato posticipato al 17 marzo perché il 16 era una domenica.
Chi non ha rispettato la scadenza di marzo ha comunque la possibilità di posticipare il versamento, a patto di accettare alcune maggiorazioni per interessi:
Queste possibilità di pagamento differito sono previste dall’articolo 17 del DPR 435/2001 e consentono una certa flessibilità a chi, per qualunque ragione, non ha potuto saldare l’IVA entro marzo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".