Versamenti tributari. Estesa la sospensione a Genova, per il crollo del "Ponte Morandi"

Pubblicato il 15 dicembre 2018

È stata estesa la sospensione dei versamenti tributari e dei termini degli adempimenti a nuovi contribuenti colpiti dall’eccezionale evento calamitoso che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera, ossia del “Ponte Morandi”.

In particolare, con il Decreto ministeriale (MEF) 6 dicembre 2018, sono stati inseriti in elenco i nominativi di ulteriori 48 soggetti con sede nelle vie limitrofe al "Ponte Morandi". Per coloro che hanno già adempiuto agli obblighi tributari, non è previsto alcun rimborso di quanto versato. Il predetto Decreto ministeriale, che integra il precedente provvedimento (Decreto ministeriale 6 settembre 2018), è in attesa di essere pubblicato in "Gazzetta Ufficiale".

Sospensione obblighi tributari

Il Decreto ministeriale (MEF) 6 settembre 2018, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 213 il 13 settembre 2018, ha disposto la sospensione temporanea dei versamenti e degli adempimenti tributari, con scadenza compresa tra il 14 agosto e l’1 dicembre 2018, per i cittadini residenti e per le imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova, meglio conosciuto come “Ponte Morandi”. Con l’occasione, sono stati sospesi anche gli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento.

Il provvedimento prende le mosse dall’art. 9, co. 2, della L. n. 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.

I versamenti e gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

In particolare:

Le somme già versate non saranno restituite.

Estensione della sospensione

I nuovi contribuenti beneficiari della sospensione dai versamenti e adempimenti tributari sono contenuti nell’allegato 1 del D.M. 6 dicembre 2018.

Infine, lo stesso provvedimento esclude – dall’allegato 2 al precedente D.M. 6 settembre 2018 – una ditta (contraddistinta dal n. 621), non risultata effettivamente interessata dall’evento calamitoso.

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