Fornite dall’Inps, con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025, le necessarie indicazioni in merito alle modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per l’anno 2025.
Destinatari sono i lavoratori agricoli dipendenti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale.
Vediamo di seguito nel dettaglio quanto chiarito dall’Istituto per ognuna di queste categorie.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, l’Inps ha precisato che dal 1° gennaio 2025 l’aliquota contributiva volontaria è equiparata a quella prevista per la generalità delle aziende agricole iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Tale misura si applica indipendentemente dalla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma è utile distinguere i due principali gruppi ai fini della corretta applicazione dei coefficienti.
Entrambe le categorie devono applicare un’aliquota complessiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) pari al 30,30%, così ripartita:
|
Tipologia autorizzazione |
Aliquota base |
Quota pensione |
Aliquota totale IVS |
Coefficiente di riparto totale |
|---|---|---|---|---|
|
Entro il 30 dicembre 1995 |
0,11% |
30,19% |
30,30% |
1,000000 |
|
Dal 31 dicembre 1995 |
0,11% |
30,19% |
30,30% |
1,000000 |
I coefficienti di riparto si suddividono poi in:
Questi dati erano peraltro già stati confermati dalla circolare Inps n. 46 del 20 febbraio 2025.
NOTA BENE: l'applicazione dell'aliquota del 30,30% consente ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla contribuzione volontaria di mantenere la continuità contributiva nel FPLD, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche future.
Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati sulla base delle classi di reddito settimanale in applicazione dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede quattro fasce di contribuzione, ciascuna associata a uno specifico importo contributivo settimanale commisurato al reddito medio imponibile della classe.
Ecco dunque la tabella che riepiloga le classi contributive per l’anno 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025
|
Classe |
Reddito settimanale (euro) |
Quota pensione (22,00%) |
Addizionale L. 233/1990 (2,00%) |
Addizionale L. 160/1975 (€0,79 × 3) |
Contributo totale settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
|
1ª |
Fino a 270,00 |
59,40 |
5,40 |
2,37 |
67,17 |
|
2ª |
Oltre 270,00 fino a 360,00 |
69,30 |
6,30 |
2,37 |
77,97 |
|
3ª |
Oltre 360,00 fino a 450,00 |
79,20 |
7,20 |
2,37 |
88,77 |
|
4ª |
Oltre 450,00 |
108,90 |
9,90 |
2,37 |
121,17 |
Valori minimi settimanali
In base all’art. 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario settimanale non può essere inferiore a determinati limiti che variano a seconda della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
Questi minimi garantiscono la copertura previdenziale equivalente a quella prevista per il corrispondente livello retributivo e assicurano il riconoscimento pieno dell’anzianità contributiva.
Base di calcolo: retribuzione effettiva
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971, i lavoratori agricoli che abbiano prestato attività come operai agricoli a tempo determinato o indeterminato possono richiedere il versamento di contributi integrativi volontari per integrare fino a 270 giornate contributive annue.
La circolare n. 110/2025 specifica che tali contributi devono essere calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita e non più, come avveniva in passato, sulla base di retribuzioni medie convenzionali.
Questa impostazione si basa su quanto stabilito dall’articolo 01, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, che ha definitivamente escluso l’applicabilità dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Pertanto, dal 2006, i contributi volontari integrativi devono essere determinati in funzione delle retribuzioni effettive comunicate all’Inps.
Aliquota IVS applicabile
Per l’anno 2025, l’aliquota da applicare è quella prevista per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), pari al 30,30%. Tale aliquota si compone delle seguenti voci:
Tali valori devono essere applicati all’imponibile contributivo, determinato in funzione delle retribuzioni percepite nell’anno oggetto del versamento, con l’obiettivo di garantire che il versamento volontario corrisponda al trattamento contributivo effettivamente spettante in base alla posizione lavorativa del soggetto interessato.
Questa metodologia consente di mantenere una coerenza contributiva tra l’attività effettivamente svolta e i contributi volontari versati, evitando disallineamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente registrato ai fini pensionistici.
Anche in questo caso, l’unico riferimento valido per il calcolo è rappresentato dal reddito reale percepito, con esclusione di ogni riferimento a retribuzioni medie o parametriche.
Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha interpretato in via autentica il comma 4 dell’articolo 01 del decreto legge n. 2/2006. In particolare, l’articolo 1, comma 785, ha chiarito che per queste specifiche categorie continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Conseguentemente, a differenza degli operai agricoli, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari il calcolo dei contributi volontari integrativi continua ad avvenire sulla base dei salari medi convenzionali, stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
Per l’anno 2025, i salari medi convenzionali provinciali sono stati determinati con il decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del ministero del lavoro, pubblicato il 12 giugno 2025 nel sito istituzionale.
L’aliquota da applicare ai salari convenzionali è la stessa prevista per i lavoratori agricoli dipendenti nel 2025.
Aliquota IVS complessiva: 30,30%, di cui quota pensione: 30,19% e aliquota base: 0,11%.
L’imponibile di riferimento, tratto dalle tabelle retributive provinciali riportate nell’allegato n. 1 alla circolare, deve essere moltiplicato per le aliquote sopra indicate per ottenere l’ammontare del contributo volontario settimanale da versare.
La circolare Inps n. 110 del 14 luglio 2025 dedica un'apposita sezione alla regolamentazione dei contributi volontari per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, reinserimento che ha comportato l'applicazione di regole differenziate per il calcolo dei contributi volontari in funzione della data di autorizzazione alla prosecuzione contributiva.
Il criterio temporale fondamentale è rappresentato dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo: i lavoratori autorizzati prima di tale data seguono dunque un sistema contributivo distinto rispetto a quelli autorizzati successivamente, con impatti rilevanti sul metodo di calcolo e sull'importo dovuto.
Contribuenti autorizzati prima del 12 luglio 1997
Per i coloni e mezzadri che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prima del 12 luglio 1997, l’importo del contributo volontario settimanale per il 2025 è determinato sulla base della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata precedentemente alla riforma.
La retribuzione settimanale di riferimento, assegnata in sede di autorizzazione, è aggiornata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Tale adeguamento tiene conto dell'inflazione per mantenere il valore reale del contributo nel tempo, ed i valori aggiornati per il 2025 sono riportati nell’allegato n. 2 della circolare.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dal 12 luglio 1997 in poi, il contributo volontario settimanale per il 2025 è determinato sulla base della retribuzione imponibile media percepita nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione.
Questa impostazione si ispira al principio di maggiore attinenza al reddito reale del lavoratore, valorizzando la capacità contributiva effettiva piuttosto che dati storici o convenzionali.
Il contributo settimanale si compone perciò di due elementi distinti:
1. Quota integrativa
La quota integrativa è composta da due voci:
2. Quota base
La quota base è calcolata applicando l’aliquota dello 0,11% alla stessa retribuzione imponibile di riferimento (media dell’anno precedente).
Per l’anno 2025, i coefficienti di riparto da applicare alla diciottesima classe di contribuzione sono i seguenti:
|
Voce contributiva |
Aliquota |
Coefficiente di riparto |
|---|---|---|
|
Quota pensione |
9,34% |
0,994315 |
|
Quota base |
0,11% |
0,005685 |
|
Totale IVS |
9,45% |
1,000000 |
NOTA BENE: i contributi sono calcolati sull'intera base imponibile e l’uso di coefficienti garantisce un’adeguata distribuzione tra quota pensione e quota base, secondo le disposizioni previste per il FPLD e l’AGO.
|
Categoria |
Metodo di calcolo |
Base imponibile |
Composizione del contributo |
|---|---|---|---|
|
Autorizzati prima del 12/07/1997 |
Sulla retribuzione media settimanale storica |
Classe contributiva pre-riforma |
Unica quota determinata su base storica |
|
Autorizzati dal 12/07/1997 |
Sulla media delle retribuzioni dell’anno precedente |
Reddito effettivo anno precedente |
Quota integrativa (fissa + variabile) + Quota base |
1. Chi può effettuare i versamenti volontari nel settore agricolo nel 2025?
Possono effettuare versamenti volontari i lavoratori agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione.
2. Qual è l’aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti nel 2025?
L’aliquota contributiva IVS applicabile per il 2025 è pari al 30,30%, suddivisa in:
3. Come si calcolano i contributi volontari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP?
Per queste categorie, i contributi sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, come previsto dalla legge n. 233/1990. Ogni classe comporta un importo fisso settimanale che include:
4. Quali sono i contributi minimi settimanali per i coltivatori diretti in base alla data di autorizzazione?
5. Su quale base vengono calcolati i contributi integrativi per operai agricoli nel 2025?
Per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, i contributi integrativi si calcolano sulla retribuzione effettivamente percepita, fino a un massimo di 270 giornate l’anno. L’aliquota applicabile è quella del FPLD, pari al 30,30%.
6. Qual è il metodo di calcolo per i piccoli coloni e compartecipanti familiari?
Per queste categorie, si continua a fare riferimento ai salari medi convenzionali provinciali, determinati con il decreto direttoriale del 10 giugno 2025. L’aliquota IVS del 30,30% si applica ai valori indicati nell’Allegato 1 della circolare.
7. Come si calcolano i contributi volontari per i coloni e mezzadri reinseriti in AGO prima del 12 luglio 1997?
Per i soggetti autorizzati prima del 12 luglio 1997, l’importo settimanale è calcolato in base alla retribuzione media storica attribuita prima della riforma, rivalutata annualmente in base all’indice del costo della vita.
8. Come si calcolano i contributi volontari per i coloni e mezzadri autorizzati dopo il 12 luglio 1997?
Il contributo settimanale è la somma di:
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