Cura Italia, IVA annuale per soggetti esteri

Pubblicato il 28 aprile 2020

L’Amministrazione finanziaria ha negato lo slittamento dell’invio della dichiarazione di successione con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, all’erede con domicilio fiscale non in Italia, chiarendo che la proroga opera per i soggetti fiscalmente domiciliati e con sede legale od operativa nel territorio dello Stato.  

L'impedimento, espresso nella circolare n. 8/E/2020, consente ad Assonime di rinforzare il concetto nella circolare n. 6/2020 dove conferma l’impossibilità, per i soggetti non residenti (esteri) che hanno nominato un rappresentante fiscale o si sono identificati senza rappresentante (dunque direttamente) in Italia, di prorogare al 30 giugno 2020, dal 30 aprile, l’invio del modello IVA annuale per l’anno 2019.  

IVA annuale per i soggetti esteri (art. 62, c. 1, Dl 18/2020) 

In conseguenza del diniego, l’adempimento tributario non può rientrare tra i sospesi (fino al 30 giugno 2020) dal decreto c.d. “Cura Italia”, ovvero gli adempimenti diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.    

Resta quindi perentoria - per imprese e professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia - la data del prossimo 30 aprile entro cui: 

esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per il 2019; 

emettere le note di accredito con IVA con presupposto sorto nel 2019; 

computare i 90 giorni per il calcolo della data (28.09.2020) oltre la quale la dichiarazione viene considerata omessa anche quando presentata. 

La preclusione alla proroga non dovrebbe viceversa riguardare, sostiene l’Associazione, i soggetti non residenti che hanno un rappresentante fiscale nel nostro Paese e quelli identificatisi direttamente in Italia.

ISA. Nuova casella Esonero dall'apposizione del visto di conformità

Assonime prosegue con una novità del frontespizio del modello IVA 2020, relativo al 2019: il Fisco ha inserito la casella «Esonero dall’apposizione del visto di conformità». Andrebbe barrata dai contribuenti che, per l’anno d’imposta 2018, hanno conseguito un punteggio ISA almeno pari a 8. Qui l'Associazione avverte che sia fatta una valutazione attenta dell'opportunità. Infatti, per l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E/2019), se a seguito di un accertamento fiscale, il punteggio ISA risultasse inferiore agli 8 punti di cui sopra, il contribuente si verrebbe contestato anche l’indebito utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ai 5mila euro, senza visto di conformità.

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