Agli sgoccoli il versamento Iva.
I contribuenti soggetti a IVA (imprese e lavoratori autonomi) che presentano la dichiarazione annuale devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione entro il 16 marzo 2025. Poiché tal giorno cade di domenica, il termine per il pagamento slitta al 17 marzo 2025. Il pagamento dovrà essere effettuato salvo che l’importo dovuto non sia inferiore a 10,33 euro.
Il pagamento dell'IVA annuale può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente, con un numero massimo di 10 rate. Esaminiamo ora le modalità e i termini di versamento del saldo IVA 2024, evidenziando come le aziende e i professionisti possono gestire il pagamento, sia in unica soluzione che rateizzato.
Il versamento dell'IVA annuale è regolato principalmente dall'articolo 6 del DPR n. 542/1999, che stabilisce che l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno, salvo che l'importo non superi i 10,33 euro (che viene arrotondato a 10,00 euro nella dichiarazione). In generale, l'importo dell'IVA da versare viene determinato dalla differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata mensilmente nel corso dell'anno. Se il saldo IVA è positivo, il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione entro tale data.
In alternativa, il versamento può essere effettuato in forma rateale, con una rateizzazione che prevede un incremento mensile dello 0,33% per ogni rata successiva alla prima. Tuttavia, è possibile differire il versamento del saldo IVA fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno di ogni anno, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In caso di ulteriore difficoltà, è possibile posticipare ulteriormente il versamento fino al 30 luglio, con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% calcolata sull'importo dovuto al 30 giugno.
In tutti i casi in cui la scadenza del versamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine per il pagamento viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, è fondamentale per le aziende e i professionisti rispettare le scadenze stabilite per evitare l'applicazione di sanzioni e interessi aggiuntivi.
Il saldo IVA relativo all'anno 2024 deve essere versato entro il 17 marzo 2025 (poiché il 16 marzo cade di domenica). In alternativa, i contribuenti possono differire il pagamento fino ai termini di versamento delle imposte sui redditi.
Per persone fisiche e società di persone, che scelgono di pagare il saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, la scadenza è fissata al 30 giugno 2025, con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo. Le maggiorazioni si accumulano nel tempo come segue:
Se il pagamento è effettuato dal 1° luglio al 30 luglio 2025, è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull'importo dovuto, che si somma agli interessi già applicati, portando la maggiorazione complessiva a 2,0064%.
In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato:
Il saldo IVA per l’anno 2024 può essere versato in unica soluzione o ratealmente, con diverse modalità di pagamento previste.
Se il saldo è versato in un’unica soluzione, il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 per l’imposta dovuta. Se si sceglie di posticipare il pagamento, è necessario includere la maggiorazione degli interessi, che ammontano allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo, a seconda della data di versamento.
Per il pagamento in un’unica soluzione, nella sezione “Erario” del modello F24, bisogna compilare i seguenti campi:
Se si opta per la rateizzazione del saldo IVA, le rate devono essere di pari importo e il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre 2025. Le rate successive alla prima sono soggette a una maggiorazione degli interessi dello 0,33% per ogni mese, calcolata dalla seconda rata in poi. Il modello F24 per la rateizzazione prevede:
Il versamento rateale deve concludersi entro dicembre dello stesso anno della dichiarazione, con scadenze mensili fissate al 16 di ogni mese, a partire dalla prima rata. Inoltre, i contribuenti possono decidere se iniziare la rateizzazione dal 16 marzo o dal termine di versamento delle imposte sui redditi. In quest'ultimo caso, l’importo da rateizzare sarà aumentato delle maggiorazioni descritte precedentemente.
Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:
Infine, il versamento può essere effettuato mediante compensazione con crediti tributari e contributivi, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascun anno solare, come previsto dall'articolo 17 del DLgs n. 241/1997. In caso di compensazione parziale, la maggiorazione per il differimento del pagamento si applicherà solo sulla parte di debito effettivamente versata.
Gli interessi mensili in caso di rateizzazione del saldo IVA vengono calcolati applicando una percentuale fissa sull'importo da versare. In particolare, gli interessi sono pari allo 0,33% mensile e si applicano a partire dalla seconda rata, con l'importo dovuto che aumenta progressivamente.
Ecco come si calcolano gli interessi mensili:
Il calcolo si applica cumulativamente: ogni mese, gli interessi vengono aggiunti sull’importo residuo da versare. Questo significa che a ogni rata successiva alla prima, l'importo sarà maggiorato degli interessi accumulati.
ESEMPIO: Supponiamo che l'importo da versare sia 1.000 euro e che il contribuente abbia scelto una rateizzazione in 5 rate.
Quindi, ogni rata successiva alla prima sarà maggiorata del 0,33% rispetto alla rata precedente.
L’omesso versamento, anche parziale, del saldo IVA entro i termini previsti dalla legge comporta l’applicazione di sanzioni amministrative in base all'art. 13 del DLgs n. 471/1997.
Dal 1° settembre 2024, in seguito alle modifiche introdotte dal DLgs n. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio), le sanzioni per il ritardo nel versamento dell'IVA sono calcolate come segue:
Questa stessa disciplina si applica anche ai versamenti periodici o agli acconti.
Le sanzioni possono essere ridotte se il pagamento viene effettuato spontaneamente, seguendo le disposizioni sul ravvedimento operoso dell’art. 13 del DLgs 472/1997. In tal caso, la riduzione delle sanzioni dipende da quanto tempo è trascorso dalla violazione:
ESEMPIO: Se un versamento viene effettuato con 8 giorni di ritardo, la sanzione sarebbe del 6,64% (calcolata come 0,83% x 8). Se il pagamento è effettuato in ravvedimento operoso entro i 30 giorni, la sanzione si ridurrebbe al 0,66%, a condizione che il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione avvenga insieme entro il termine previsto dalla legge.
Il ravvedimento operoso non è ammesso quando l'Agenzia delle Entrate ha già notificato un atto impositivo in relazione alla violazione, come ad esempio un accertamento fiscale, una rettifica o un avviso di liquidazione o irrogazione di sanzione. Inoltre, il ravvedimento non è possibile nel caso in cui sia stata inviata una comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/1972.
Tuttavia, non sono rilevanti le segnalazioni informative inviate dall'Agenzia delle Entrate secondo la Legge n. 190 del 29 dicembre 2014, che vengono emesse a seguito dell'elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, e che hanno come obiettivo il sollecito per il pagamento spontaneo delle imposte.
Anche senza ricorrere al ravvedimento operoso, è possibile ottenere una riduzione della sanzione grazie alla definizione bonaria. Se il contribuente paga quanto dovuto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità (o novanta giorni se la comunicazione è inviata a un intermediario abilitato), la sanzione viene ridotta a un terzo dell'importo originario. La sanzione è pari al 30% dell’imposta per violazioni fino al 31 agosto 2024 e al 25% per quelle commesse successivamente. Inoltre, a differenza del ravvedimento operoso, il pagamento può essere effettuato ratealmente, secondo le disposizioni previste dal DLgs n. 462/1997.
La normativa in materia di sanzioni penali prevista dall'articolo 10-ter del DLgs n. 74/2000 è stata recentemente modificata dal DLgs n. 87/2024, che ha introdotto cambiamenti significativi per quanto riguarda gli omessi versamenti IVA.
Secondo la nuova normativa, chiunque non versi l'IVA dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, è punito con una reclusione da sei mesi a due anni. Tuttavia, il reato non si configura se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateazione, come previsto dall'art. 3-bis del DLgs n. 462/1997.
Inoltre, se il contribuente decade dalla rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, la punibilità scatta se l'ammontare del debito residuo supera i 75.000 euro, con l'applicazione della pena detentiva.
Il reato non è perseguibile, come stabilito dall'art. 13 del DLgs n. 74/2000, se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono stati estinti tramite pagamento completo degli importi dovuti, anche attraverso procedure conciliative speciali, adesione all'accertamento o ravvedimento operoso.
Pertanto, la nuova norma prevede una maggiore severità per chi non adempie al versamento dell'IVA, ma offre anche un margine di tolleranza per coloro che ricorrono alla rateizzazione, a condizione che non vi sia decadenza da tale beneficio.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".