Vessatorietà anche in sede esecutiva

Pubblicato il 19 febbraio 2016

Il giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento deve poter valutare, d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.

Clausole abusive, garanzie per il consumatore

Diversamente opinando, il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, si troverebbe nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una tale valutazione.

Sussiste, infatti, un rischio non trascurabile che il medesimo non proponga l’opposizione all’ingiunzione, a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, ovvero poiché può essere dissuaso dal difendersi tenuto conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, oppure poiché ignora o non intende la portata dei suoi diritti, o ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta da professionisti e, pertanto, dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispone.

Normativa Spagnola contraria a norme Ue

E’ quanto evidenziato dalla Corte di giustizia Ue con sentenza pronunciata il 18 febbraio 2016 relativamente alla causa C-49/14 e con riferimento alla corretta interpretazione della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Per i giudici europei quest’ultima direttiva osta a una normativa nazionale - nella specie quella spagnola relativamente al procedimento d’ingiunzione di pagamento -, che non consenta al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di poter accertare l’abusività di una clausola, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. 

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