Via alla compensazione debiti fiscali e crediti Pa

Pubblicato il 24 gennaio 2014 E' operativa la compensazione tra le somme dovute a seguito di accordi stretti con il Fisco e i crediti p.a. per forniture, appalti e prestazioni di servizi. Con decreto 14 gennaio 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze – in “Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 23 gennaio – in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, è stata avviata la procedura istituita con l'articolo 7 del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013.

Pertanto, i titolari di crediti certificati possono chiedere di utilizzare tali somme per effettuare il pagamento mediante compensazione dei debiti da accertamento tributario derivanti da: accertamento con adesione; definizione mediante adesione all'invito a comparire dell'ufficio in materia di imposte dirette, Iva e Irap ed imposte indirette; adesione al contenuto del Pvc; acquiescenza nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e mediazione.

La compensazione è consentita solo attraverso modello F24, in cui andranno indicati sia appositi codici, relativi ai debiti, riportati nella tabella allegata al decreto, sia i codici tributo da istituire da parte dell'Agenzia delle entrate con apposita risoluzione.

Il decreto rammenta che i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere stati già pagati dalla P.a. Inoltre, tali crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
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