Videoforum commercialisti su 110% e fuoriuscita dalla flat tax

Pubblicato il 24 gennaio 2023

Vari interventi dell’Agenzia delle Entrate si sono succeduti in occasione del 6° Forum Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. Tra questi si è trattato, in ambito del riconoscimento del Superbonus 110%, del bonifico parlante e prelievo della ritenuta dell'8%. Altro tema, quello della disapplicazione del regime forfetario in corso d’anno, una delle novità della legge di Bilancio 2023.

Bonifico parlante

Le norme sulla detrazione edilizia 110% per soggetti non titolari di reddito d'impresa prevede che le spese siano pagate con un bonifico bancario dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta di acconto dell'8% nei confronti del destinatario del pagamento.

Se ciò non è possibile, occorre ripetere il pagamento mediante bonifico effettuato in modo corretto ossia che contenga i dati richiesti al fine di poter operare la ritenuta.

Durante il videoforum è stato precisato che anche per il Superbonus, qualora non sia possibile ripetere il bonifico, è possibile beneficiare della detrazione maggiorata qualora il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; questa dovrà attestare che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Decadenza dal regime forfetario

La legge di bilancio 2023, n. 197/2022, ha stabilito che il professionista che ha optato per il regime forfetario, nel momento in cui i ricavi superino i 100mila euro, decade immediatamente – senza attendere il successivo periodo d’imposta - dal regime di favore e si applica quello ordinario. Viene chiesto come comportarsi con le ritenute.

S ricorda che la nuova norma ha previsto un diverso limite per l'accesso e la permanenza nel regime di flat tax: si passa da 65mila a 85mila euro. E’ stata inserita, però, una disposizione antielusiva per la quale al superamento, in qualsiasi momento del periodo d’imposta, di 100mila euro, si verifica la fuoriuscita immediata dal forfetario.

Per quanto riguarda i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario, l’Agenzia ricorda che non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Inoltre, chi è in regime di flat tax non è tenuto a operare le ritenute alla fonte, di cui al titolo III del DPR 600/73, tranne quelle degli articoli 23 e 24 del medesimo decreto.

Dunque, coloro che erogano compensi per prestazioni di lavoro autonomo sono tenuti ad operare la ritenuta del 20% solo dal momento in cui il professionista entra nel regime ordinario, non essendo possibile applicarle in modo retroattivo.

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