Vigilanza ridefinita per chi fa il tirocinio

Pubblicato il 02 agosto 2008 Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha deciso di organizzare la gestione del rapporto di praticantato alla luce della legge comunitaria 526/1996, che equipara il domicilio professionale alla responsabilità anagrafica. La circolare n. 1005 del 30 luglio specifica che il controllo e la verifica del periodo di praticantato svolta da chi vuole accedere alla professione di consulente del lavoro spetta al Consiglio provinciale dell’Ordine competente in base al luogo dove è situato lo studio del professionista che ha accolto il praticante. Il praticantato può essere svolto anche presso un avvocato, un dottore commercialista o un ragioniere – oltre che presso lo studio di un consulente – a condizione che questi professionisti abbiano comunicato da almeno tre anni alla Dpl di svolgere attività in materia di lavoro.
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