Vincolo storico-artistico e stato di inagibilità: riduzioni Imu cumulabili

Pubblicato il 08 marzo 2023

In tema di Imposta municipale sugli immobili (Imu), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Difatti, le due agevolazioni fiscali in esame possono essere cumulate, in considerazione della differente finalità che perseguono.

E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da una società contribuente nell'ambito di un giudizio instaurato dalla medesima per impugnare un avviso di rettifica, con liquidazione della maggiore Imu, con riguardo alla proprietà di un fabbricato.

I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato le relative ragioni, ritenendo che la contribuente non potesse beneficiare del cumulo delle riduzioni dell’Imu per la soggezione a vincolo storico-artistico e per lo stato di inagibilità.

La società aveva impugnato tali conclusioni davanti alla Suprema corte, deducendo violazione di legge e sostenendo che era erroneo considerare le due agevolazioni in parola non cumulabili.

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, alla luce del sopra ricordato principio di diritto.

Con la riduzione Imu sugli immobili di interesse storico ed artistico - ha spiegato la Corte - il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti.

Mediante, invece, la riduzione concernente i fabbricati inagibili o inabitabili, si intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste.

Le finalità perseguite dalle due misure sono diverse e non sovrapponibili di tal ché queste ultime, in assenza di dettato normativo di segno contrario, devono ritenersi cumulabili. 

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