Violazione degli obblighi di natura economica con rilevanza penale solo se l'omissione riguarda i figli

Pubblicato il 07 ottobre 2011 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 36263 del 2011 – la sanzione penale disposta dall'articolo dall'articolo 3 della legge 54/2006 a carico di chi, nell'ambito della separazione personale dei coniugi, violi gli obblighi di natura economica, può essere invocata solo nel caso in cui il genitore ometta di provvedere al mantenimento del figlio e non quando ciò riguardi l'ex coniuge.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – anche se la disposizione di specie sia generica, va condivisa l'interpretazione secondo sono sono gli obblighi economici a carico di un genitore a favore dei figli, maggiorenni e minorenni, ad essere oggetto della tutela penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Superbonus: chi non aderisce paga il compenso dell’amministratore

30/03/2026

Assegni familiari e maggiorazioni pensionistiche per l’anno 2026

30/03/2026

Terzo settore: chiarimenti del Ministero su libri sociali, governance e RUNTS

30/03/2026

Onlus, obbligo di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo

30/03/2026

POS-RT: chiarimenti su pagamenti differiti e attività fuori sede

30/03/2026

Minori in affidamento: pubblicata la legge sui registri nazionali

30/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy