Violazione del litisconsorzio necessario. Annullamento della sentenza e rinvio al giudice di primo grado

Pubblicato il 03 agosto 2011 La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con ordinanza n. 16910 del 2011, ha ricordato come la controversia che abbia ad oggetto il reddito di una società di persone, costituendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, impone la partecipazione obbligatoria al giudizio della società e di tutti i soci.

Così, qualora i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, abbiano deciso una lite in violazione del necessario contraddittorio di tutti i litisconsorti, la Cassazione deve procedere con l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure.
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