Violazione dell’obbligo scolastico. Sanzione penale solo fino alle medie inferiori

Pubblicato il 18 maggio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18927 del 17 maggio 2012, ha annullato la condanna impartita dal Giudice penale di Palmi nei confronti di un gruppo di genitori per aver omesso di far impartire ai figli l'istruzione media superiore obbligatoria per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, “almeno fino al compimento degli anni 16”.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato che le disposizioni della riforma della scuola del 2003, benché abbiano esteso l’obbligo scolastico, non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti anche in caso di inadempienza al nuovo obbligo.

“L’inosservanza di frequentare la scuola media superiore” – si legge nel testo della decisione – “non configura la contravvenzione di cui all’articolo 731 del Codice penale, in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (articolo 2, lettera c, legge 28 marzo 2003 n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione”.

Ne discende che l’eventuale estensione della norma sanzionatoria costituirebbe “un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem”.
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