Violazioni concorrenza Azione di risarcimento

Pubblicato il 20 gennaio 2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017, che dà attuazione alla direttiva 2014/104/UE “relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”.

Il provvedimento, in vigore dal 3 febbraio 2017, disciplina il diritto al risarcimento - comprendente danno emergente, lucro cessante e interessi - per chi abbia subito un pregiudizio a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.

Lo stesso è applicabile anche con riferimento alle azioni collettive contemplate nel Codice del consumo.

Esibizione prove

Introdotti, con il testo, meccanismi di esibizione ed acquisizione delle prove, anche appartenenti a fascicoli di un’autorità garante della concorrenza.

Disciplinati anche i rapporti tra la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa di risarcimento, nonché l’efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con cui un’Autorità di altro Stato membro accerti una violazione del diritto della concorrenza.

Prescrizione diritto e responsabilità in solido

Per quanto riguarda il diritto al risarcimento, viene sancito che lo stesso si prescrive in cinque anni e che il relativo termine non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutta una serie di elementi espressamente indicati.

Lo stesso diritto – si legge nella normativa - può essere chiesto da chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.

Contemplata anche una disciplina sulla responsabilità in solido per le piccole o medie imprese che violano il diritto della concorrenza nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti.

Quantificazione danno Con cartello danno presunto

Rispetto alla valutazione del pregiudizio viene fatto riferimento alle disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del Codice civile.

Inoltre, si prescrive che l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione.

Competenza

Infine, ai sensi del Decreto legislativo n. 3/2017, la competenza per le controversie di merito, anche per il tramite di azioni di collettive, viene concentrata presso tre Sezioni specializzate in materia di impresa (Milano, Roma, Napoli).

 

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