Violazioni dell’obbligo di formazione continua per commercialisti. Sanzione accessoria non più applicabile

Pubblicato il 06 agosto 2018

Il Cndcec fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione accessoria prevista per i soggetti che non adempiono all’obbligo formativo disposto dall’art. 15, comma 9 del Regolamento recante il “Codice delle Sanzioni disciplinari”.

La norma dispone l’esclusione dei commercialisti ed esperti contabili non in regola con i crediti formativi dagli elenchi previsti da specifiche normative.

La sanzione per le violazioni dell’obbligo di formazione continua non più applicabile

Con nota informativa n. 60 del 3 agosto 2018, il Cndcec afferma che tale sanzione accessoria deve ritenersi implicitamente abrogata.

La sanzione in discorso era stata inserita nel Codice delle Sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, per armonizzare la disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di formazione continua alle previsioni presenti nel vecchio Regolamento per la formazione continua (articolo 18, comma 4), in vigore fino al 31 dicembre 2017.

Ma poiché tale norma non è stata riportata nel nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, l’articolo 15, comma 9 deve ritenersi non più applicabile.

Al fine di uniformare la normativa relativa a tale ambito, nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale provvederà a revisionare il Codice delle Sanzioni.

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