Violenza negli stadi. Squadre responsabili se omettono misure di prevenzione

Pubblicato il 20 dicembre 2014 La società di calcio che organizzi una manifestazione sportiva è tenuta ad attribuire al pubblico, quale corrispettivo del biglietto d'ingresso, non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumità personale.

E ciò, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili.

Ne discende l'obbligo di adottare misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all'ingresso ovvero l'individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentazione dello stadio e via dicendo.

La mancata adozione di queste misure giustifica l'addebito di responsabilità in capo alla società organizzatrice, e ciò sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.

E' quanto precisato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 26901 del 19 dicembre 2014.
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