Violenza negli stadi. Squadre responsabili se omettono misure di prevenzione

Pubblicato il 20 dicembre 2014 La società di calcio che organizzi una manifestazione sportiva è tenuta ad attribuire al pubblico, quale corrispettivo del biglietto d'ingresso, non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumità personale.

E ciò, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili.

Ne discende l'obbligo di adottare misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all'ingresso ovvero l'individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentazione dello stadio e via dicendo.

La mancata adozione di queste misure giustifica l'addebito di responsabilità in capo alla società organizzatrice, e ciò sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.

E' quanto precisato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 26901 del 19 dicembre 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy