Cassazione: nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.
Questo, salva diversa pattuizione.
Così, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio alimentare per inadempimento del vitaliziante, quest'ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto, invece, è tenuto a dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sono i principi di diritto da ultimo enunciati dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza n. 1080 del 20 gennaio 2020.
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