Voluntary disclosure, i prelevamenti sui conti soggetti alle regole delle indagini finanziarie

Pubblicato il 29 maggio 2015

Nel corso del Convegno che è stato organizzato a Pavia, il 28 maggio 2015, dal Codis (Coordinamento ordini dottori commercialisti), dalla locale Università e dalla Direzione regionale della Lombardia, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni in merito all'operazione di rientro dei capitali detenuti illecitamente all'estero.

Antonio Martino, responsabile dell’Ucifi (la task force del Fisco per il contrasto gli illeciti internazionali), ha riconosciuto che sono ancora molte le criticità operative legate alla voluntary disclosure sulle quali occorre fare chiarezza.

In primo luogo, è stato precisato che in merito ai prelevamenti risultanti dai conti oggetto della voluntary, l’Agenzia delle Entrate seguirà la stessa metodologia utilizzata nel corso delle indagini finanziarie. Pertanto, se risulterà evidente che si tratta di prelevamenti riconducibili, per modalità ed importo, ad esigenze personali e familiari non vi sarà alcuna richiesta aggiuntiva. Viceversa, il contribuente dovrà fornire le necessarie giustificazioni e indicare l’effettivo beneficiario, pena la presunzione di maggiori ricavi.

Relativamente al Trust, l'Agenzia ha specificato che affinché questi possano considerarsi disponibili e irrevocabili è necessario che il contribuente, che procede con la sanatoria volontaria, ne dia prova nei fatti, non bastando la sola previsione che emerge dalla documentazione relativa allo stesso trust.

Inoltre è stata affrontata anche la tematica relativa al momento in cui è possibile individuare il periodo a partire dal quale si può attribuire ad un contribuente il contenuto di una cassetta di sicurezza. Questo momento deve essere provato con elementi certi (per quadri e beni fa fede il documento di acquisto), altrimenti l'Agenzia avrà la facoltà di contestarli dal primo anno accertabile in poi, come avviene nel caso di somme per contanti detenute nella cassetta.

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