Voluntary disclosure, un Convegno per sciogliere gli ultimi dubbi

Pubblicato il 31 marzo 2015 Si è tenuto il 30 marzo 2015 il convegno sulla “Voluntary disclosure”, organizzato da Italia Oggi in collaborazione con Ubs e l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano.

In occasione dell’evento, il direttore dell'Ucifi, Antonio Marino, vera e propria mente della regolarizzazione volontaria dei capitali, ha fornito alcune importanti precisazioni di natura tecnica sulla procedura stessa, al fine di renderla la più lineare possibile.

Tra i chiarimenti resi quelli inerenti i livelli di contraddittorio, i prelevamenti, le presunzioni di disponibilità estere su vari soggetti e le cassette di sicurezza.

Contradditorio

Riguardo a tale aspetto, si è voluto sottolineare l’importanza del contraddittorio perché solo grazie ad esso, a fronte della liquidazione operata dall’Agenzia delle Entrate, si ottiene il beneficio maggiore in termini di riduzione delle sanzioni. Viceversa, se invece di procedere con il contraddittorio, il contribuente entra nel meccanismo di accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni sulle imposte sarebbe inferiore: essa, infatti, non sarebbe più pari ad un sesto del minimo ma scenderebbe ad un terzo.

Dunque, è stato chiarito che nel caso si dovesse svolgere un contraddittorio con lo scopo di ottenere maggiori informazioni sul modello di adesione alla voluntary disclosure oppure sulla relazione, non verrebbe intaccata la possibilità di riduzione massima delle sanzioni che resta fissata ad un sesto del minimo sui redditi e ad un terzo del minimo sul monitoraggio fiscale.

Cassette di sicurezza

Antonio Marino ha poi sciolto alcuni nodi relativi anche ad altre questioni pratiche, come l’apertura delle cassette di sicurezza. Il Dirigente delle Entrate ha confermato la prassi consueta e, dunque, valida dell’apertura e dell’inventario del contenuto delle stesse dinanzi ad un notaio, in veste di testimone.

Non sempre, però, l’identificazione del contenuto di tali cassette risulta agevole, come nel caso della presenza di lingotti d’oro conservati ormai da tantissimi anni. In queste circostanze, infatti, il possesso prolungato impedisce di ricostruire l’arrivo esatto di tali valori, anche se Marino ricorda che, ai sensi della normativa sulla voluntary discolusre (L. 186/2014), quello che viene scritto sulla domanda di collaborazione volontaria è da ritenere legge e, dunque, deve essere considerato come verità.
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