Voto di scambio, riforma in Gazzetta

Pubblicato il 18 aprile 2014 E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014 la Legge n. 62/2014 che contiene una modifica dell'articolo 416-ter del Codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Reclusione da quattro a sei anni

In particolare, il nuovo articolo 416-ter è sostituito dalla seguente previsione “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.

La stessa pena – continua la norma - si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Entrata in vigore

La Legge n. 62 entra in vigore il 17 aprile 2014, il medesimo giorno della sua pubblicazione in Gazzetta.
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