Voucher non utilizzati dal committente? Rimborso dell’Inps

Pubblicato il 06 maggio 2010

Il messaggio n. 12082/2010 dell’Inps chiarisce che nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquistato dei buoni lavoro cartacei (voucher) e non li abbia utilizzati totalmente, può chiederne il rimborso allo stesso Ente previdenziale, che ha facoltà di effettuare un bonifico per il loro controvalore. Sono specificate, inoltre, le modalità applicative relative alla contribuzione da accreditare a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito che svolgono lavoro occasionale accessorio.

Il rimborso dei buoni cartacei non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali dell’Inps, che dopo aver rilasciato apposita ricevuta possono disporre un bonifico per il loro controvalore. Il valore del voucher che viene riconosciuto ai fini del rimborso è pari a: 9,50 euro per il buono lavoro da 10; 19 euro per il buono lavoro multiplo da 20; 47,5 euro per il buono lavoro multiplo da 50 euro. Cioè, esso viene determinato al netto del 5% delle spese sostenute dallo stesso Istituto per la gestione dei voucher.

Il datore di lavoro che vuole ottenere il rimborso può presentare formale richiesta utilizzando il modulo allegato al messaggio insieme al bollettino di versamento utilizzato per l’acquisto dei voucher. L’inoltro potrà essere effettuato anche via posta, direttamente oppure attraverso le associazioni di categoria. È ammesso il rimborso anche nei casi in cui il committente ha acquistato i voucher cartacei effettuando il versamento, ma senza ritirare i buoni, oppure quando i voucher sono stati acquistati tramite procedura telematica, utilizzando solo in parte l’importo versato. Nel caso in cui, i voucher siano stati smarriti o rubati, sia ai committenti che ai prestatori d’opera, si deve presentare denuncia all’autorità competente.

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