Voucher per baby sitting, il riproporzionamento nel part-time

Pubblicato il 22 settembre 2015

Con messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di riproporzionamento, in caso di part-time, del periodo in cui sussiste la possibilità di fruire dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ex art. 4, comma 24, lettera b), Legge n. 92/2012.

Cessazione o modificazione del rapporto lavorativo

Ribadisce l’Istituto quanto già chiarito nel messaggio n. 17400/2013 in merito alle modalità di calcolo dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 18/10/2014, non sono più attuali i termini iniziali individuati nei punti 1 e 2 del citato messaggio per cui:

Esempio: se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice richiedente dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato).

Modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa

Per quanto concerne l’individuazione del periodo teorico di beneficio concedibile – continua il messaggio - il termine iniziale del periodo dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Così facendo è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.

Nell’ipotesi in cui, alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa.

Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.

Esempio 1): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, in virtù di domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 aprile 2015: dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni. Nel caso di specie la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

Esempio 2): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, in virtù di domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da part-time a full-time in data 27 aprile: dal 13 gennaio al 27 aprile = 3 mesi e 15 giorni. Nel caso di specie la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time ed a 2 mesi di beneficio intero.

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