Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

Pubblicato il 08 maggio 2025

La scadenza del 16 maggio 2025 segna un appuntamento fondamentale per le imprese soggette alla Web Tax (Imposta sui Servizi Digitali) in Italia. Entro questa data, dovrà infatti essere effettuato il versamento dell'imposta relativa all’anno d’imposta 2024, secondo la disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2019, che prevedeva il pagamento in un’unica soluzione. Ma il 16 maggio rappresenta anche un punto di svolta: anticipa l’entrata in vigore delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che modificano in modo significativo la disciplina della Web Tax, ridefinendo chi è soggetto all’imposta, quali ricavi sono tassabili e come si effettua il pagamento, introducendo un nuovo sistema a due rate (acconto e saldo) già operativo per il periodo d’imposta successivo.

Con l'avvicinarsi di questa scadenza è, quindi, fondamentale comprendere sia le regole ancora valide per l’imposta 2024, sia le modifiche strutturali che entreranno a pieno regime a partire dal periodo d’imposta 2025.

Quadro normativo: evoluzione della Web Tax fino al 2025

L’Imposta sui Servizi Digitali (“Web Tax” o Digital Service Tax - DST) è stata introdotta nel sistema tributario italiano con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 35-50 della L. 145/2018), ed è entrata in vigore nel 2020, con l’obiettivo di tassare i ricavi generati da determinati servizi digitali forniti a utenti localizzati in Italia, anche da parte di imprese non residenti.

Fino al periodo d’imposta 2024, il sistema di tassazione ha previsto:

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha riformato in maniera significativa il regime della Web Tax a partire dall'anno d’imposta 2025, apportando tre principali cambiamenti:

  1. Ridefinizione dell’ambito soggettivo: resta la soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali, ma viene eliminata la soglia minima di 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia.
  2. Revisione dei ricavi imponibili: esclusione più esplicita dei ricavi derivanti da transazioni intra-gruppo e dalla vendita diretta di beni o servizi, che non costituiscono servizi digitali tassabili.
  3. Nuove modalità di versamento: introduzione di un meccanismo a due rate:
    • un acconto del 30% da versare entro il 30 novembre dell’anno in corso,
    • il saldo da corrispondere entro il 16 maggio dell’anno successivo.

Questa revisione normativa rappresenta un allineamento con le indicazioni internazionali in materia di tassazione digitale, in attesa dell’adozione di un regime armonizzato a livello OCSE.

Soggetti passivi dell’imposta e criterio di territorialità

Con riferimento all’ambito soggettivo, fino al 2024 erano tenute al pagamento della Web Tax le imprese – residenti o non residenti – che, singolarmente o come gruppo, avessero conseguito nell’anno solare precedente ricavi complessivi pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari ad almeno 5,5 milioni di euro. A partire dal 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la soglia domestica di 5,5 milioni di euro, mantenendo solo il requisito dei ricavi globali ≥ 750 milioni di euro, rendendo così più ampio e inclusivo il perimetro dei soggetti passivi.

La residenza fiscale non è più un fattore determinante per l’assoggettamento all’imposta: ciò che rileva è la localizzazione dell’utente finale. La territorialità dell’imposta è infatti stabilita in base al luogo in cui si trova l’utente che usufruisce del servizio digitale, indipendentemente dalla sede legale o operativa del fornitore del servizio. Tale localizzazione viene determinata attraverso criteri tecnici, come l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato o altri sistemi di geolocalizzazione, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

NOTA BENE: Di conseguenza, qualsiasi impresa che fornisca servizi digitali a utenti situati in Italia può essere soggetta alla Web Tax, anche se priva di una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

 

Requisiti per l'applicazione della Web Tax prima e dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2025.

Art. 1, comma 36 – Prima della Legge di Bilancio 2025

Art. 1, comma 36 – Dopo la Legge di Bilancio 2025

Per essere soggetti passivi della Web Tax, era necessario che l’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, avesse realizzato congiuntamente nel corso dell’anno precedente:
1. Ricavi complessivi (ovunque realizzati) ≥ 750 milioni di euro;
2. Ricavi da servizi digitali realizzati in Italia ≥ 5,5 milioni di euro.

Dal 2025, per l’applicazione della Web Tax, l’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, deve aver realizzato nel corso dell’anno precedente:
1. Ricavi complessivi (ovunque realizzati) ≥ 750 milioni di euro;
2. Ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato, senza soglia minima (rileva la sola presenza di attività digitale in Italia).

Il doppio requisito quantitativo limitava l’applicazione dell’imposta solo a operatori di dimensioni rilevanti anche sul mercato italiano.

La modifica amplia la platea dei soggetti passivi, poiché l’applicazione dipende unicamente dalla localizzazione dell’utente italiano, a prescindere dal volume di ricavi generati nel Paese.

Normativa valida fino al periodo d’imposta 2024.

Nuovo regime in vigore dal periodo d’imposta 2025.
(Comma destinato ad essere abrogato dal 1° gennaio 2026, salvo proroghe o riforme internazionali.)

 

Servizi digitali rilevanti ai fini della Web Tax

Ai sensi dell’art. 1, comma 37 della Legge n. 145/2018, i servizi digitali rilevanti ai fini dell’applicazione della Web Tax sono quelli che, grazie a un elevato grado di automazione, consentono all’utente finale di usufruire del servizio digitale senza un’interazione significativa da parte del fornitore.

NOTA BENE: Tali servizi sono rimasti invariati anche dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

In particolare, l’imposta si applica ai ricavi derivanti dalle seguenti attività:

  1. Pubblicità online: veicolazione di contenuti pubblicitari mirati agli utenti tramite un’interfaccia digitale, come siti web o app. Rientrano anche i ricavi percepiti da soggetti che ospitano tali contenuti o che operano come intermediari pubblicitari.
  2. Interfacce digitali multilaterali: messa a disposizione di piattaforme digitali che permettono agli utenti di interagire tra loro (es. social network, marketplace). L’imposta si applica ai corrispettivi pagati per accedere o utilizzare tali interfacce (abbonamenti, commissioni, fee d’ingresso).
  3. Trasmissione di dati: raccolta e cessione a titolo oneroso di dati generati dagli utenti durante l’utilizzo di interfacce digitali. Rientrano, ad esempio, le attività di profilazione e vendita di informazioni comportamentali.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i ricavi derivanti da attività di e-commerce puro (vendita diretta di beni o servizi), in quanto non rientrano tra i servizi digitali automatizzati previsti dalla norma. Inoltre, sono escluse le operazioni rese in ambito intra-gruppo, come specificato dall’art. 1, comma 37-bis.

Questi criteri aiutano a delimitare in modo preciso il perimetro dell’imposta, concentrandosi su servizi in cui la valorizzazione economica deriva dalla partecipazione attiva dell’utente alla piattaforma digitale.

Calcolo della base imponibile

La base imponibile della Web Tax è costituita dai ricavi lordi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, rilevanti ai sensi della normativa, al netto dell’IVA e di altre imposte indirette, ma al lordo dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi stessi.

L’imposta si applica con un’aliquota fissa del 3%, da calcolarsi sulla totalità dei ricavi qualificabili come imponibili secondo la disciplina.

NOTA BENE: La localizzazione dell’utente nel territorio italiano rappresenta un criterio determinante per l’assoggettamento del ricavo alla Web Tax. Tale localizzazione, come anticipato, viene generalmente accertata attraverso l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per accedere al servizio digitale, oppure tramite altri sistemi di geolocalizzazione tecnicamente idonei, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Modalità e termini di versamento della Web Tax: prima e dopo il 2025

Fino al periodo d’imposta 2024

Secondo la disciplina originaria (art. 1, comma 42 della Legge 145/2018), i soggetti passivi della Web Tax erano tenuti a effettuare il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il pagamento avveniva esclusivamente con modello F24 tramite modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato (es. commercialista).

Nel modello F24 andavano indicati i codici tributo stabiliti dalla Risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021:

Per i soggetti non residenti privi di conto corrente in Italia, era consentito il pagamento tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1006, con IBAN IT43W0100003245348008100600, indicando nella causale il codice fiscale, codice tributo e anno di riferimento.

Dal periodo d’imposta 2025

A partire dal 2025, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un nuovo sistema di versamento in due rate, con l’obiettivo di uniformare la Web Tax ai criteri previsti per altre imposte sui redditi e facilitare la pianificazione finanziaria:

Per esempio, per il periodo d’imposta 2025, l’acconto sarà da versare entro il 30 novembre 2025, calcolato sull’imposta 2024, mentre il saldo andrà versato entro il 16 maggio 2026.

Anche in questo nuovo regime, i versamenti devono avvenire con modello F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario, utilizzando i medesimi codici tributo (2700, 2701, 2702). Per i non residenti restano valide le stesse modalità alternative tramite bonifico.

Prossime scadenze Web Tax

Data

Adempimento

16 maggio 2025

Versamento del saldo Web Tax 2024 (secondo il vecchio regime, in un’unica soluzione)

30 novembre 2025

Versamento dell’acconto Web Tax 2025, pari al 30% dell’imposta dovuta per il 2024

16 maggio 2026

Versamento del saldo Web Tax 2025, a completamento dell’imposta dovuta per il 2025

Adempimenti contabili e dichiarativi

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non ha modificato gli obblighi contabili e dichiarativi previsti per i soggetti passivi della Web Tax. Rimane confermato l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale DST, da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello DST disponibile sul sito dell’Agenzia.

Oltre alla dichiarazione, i soggetti passivi devono adempiere anche a specifici obblighi di rendicontazione contabile, previsti dall’art. 1, comma 44-bis della Legge 145/2018, al fine di garantire la trasparenza e la corretta determinazione dell’imposta:

Questi adempimenti hanno lo scopo di documentare in modo puntuale e verificabile l’attività imponibile e i ricavi tassabili, a tutela sia dell’amministrazione finanziaria che del contribuente.

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