Sistema TS 2025: dal MEF invio annuale dei dati e accesso diretto delle Entrate
Pubblicato il 12 novembre 2025
In questo articolo:
- Le finalità del Disciplinare Tecnico
- Le due principali novità del decreto MEF
- Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell’anno successivo
- Accesso diretto ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
- Il nuovo calendario delle scadenze per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
- Il regime sanzionatorio
- Allegato B: nuovo Disciplinare Tecnico sul trattamento dei dati
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, emanato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che introduce importanti modifiche al decreto MEF del 19 ottobre 2020 in materia di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (relativo alla dichiarazione precompilata), e del correttivo alla riforma fiscale (D.Lgs. 81/2025), si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione dei flussi informativi tra operatori sanitari, Sistema TS e Agenzia delle Entrate.
Il decreto non solo ridefinisce la tempistica di trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie — reintroducendo la scadenza unica annuale per l’invio dei dati — ma approva anche un nuovo Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto stesso.
Tale allegato reca il documento denominato:
e rappresenta la vera innovazione strutturale del provvedimento, delineando in modo analitico le modalità di accesso, trattamento, conservazione e sicurezza dei dati sanitari e veterinari trasmessi per finalità fiscali.
Le finalità del Disciplinare Tecnico
Il nuovo Disciplinare Tecnico ha lo scopo di regolamentare il trattamento dei dati personali e sensibili connessi alle spese sanitarie, stabilendo le modalità attraverso le quali il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per:
- predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e Redditi Persone Fisiche);
- consentire al contribuente di verificare, integrare o rettificare le proprie spese sanitarie nell’ambito della compilazione semplificata online;
- fornire supporto alle attività di controllo formale delle dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall’Agenzia, ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973;
- garantire la tracciabilità e la sicurezza del trattamento dei dati, attraverso infrastrutture tecniche dedicate, protocolli di cifratura e accessi strettamente controllati.
Il disciplinare, in sostanza, definisce le regole operative e informatiche che assicurano la piena interoperabilità tra Sistema TS e Agenzia delle Entrate, nel rispetto della privacy dei contribuenti e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche).
L’intervento del MEF, con il decreto e il suo allegato tecnico, ha in sostanza un duplice obiettivo:
- semplificare gli adempimenti e le procedure di trasmissione dei dati, introducendo un modello annuale di invio uniforme per tutti gli operatori;
- rafforzare la protezione e la tracciabilità dei dati sanitari, alla luce del nuovo quadro normativo europeo e nazionale in materia di sicurezza informatica e privacy.
La novità più significativa è rappresentata dalla formalizzazione dell’accesso diretto dell’Agenzia delle Entrate ai dati di dettaglio delle spese sanitarie, in un contesto di consultazione controllata e riservata, riservata esclusivamente ai casi di controllo formale selezionati.
Le due principali novità del decreto MEF
Due sono le novità che sono entrate in vigore con la pubblicazione ufficiale del decreto MEF del 29 ottobre 2025, ospitato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2025:
- l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese;
- l’accesso diretto ai dati da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate addetti alle attività di controllo, ai quali vengono rese disponibili le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie riferibili al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell’anno successivo
La prima novità riguarda il termine di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini.
Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.M. 19 ottobre 2020 n. 270, il decreto MEF stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria debba essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.
La misura reintroduce, in via definitiva, la scadenza unica annuale, abbandonando la cadenza periodica che aveva caratterizzato gli anni precedenti. La scelta è coerente con le disposizioni del decreto legislativo 81/2025, correttivo alla riforma fiscale, che ha ridisegnato il calendario degli adempimenti per semplificare la gestione amministrativa degli operatori sanitari.
La nuova periodicità annuale riguarda tutti i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero:
- strutture sanitarie pubbliche e private (incluse quelle militari);
- farmacie e parafarmacie;
- laboratori di analisi e centri diagnostici;
- medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, logopedisti e altre professioni sanitarie;
- nonché, a partire dal 2025, gli ottici con il nuovo codice ATECO 47.74.01 (“Commercio al dettaglio di occhiali e lenti”).
Per i veterinari resta confermata la scadenza del 16 marzo di ogni anno.
Accesso diretto ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
La seconda e più significativa novità del decreto riguarda l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2020, che disciplina il trattamento e la disponibilità dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria.
Il nuovo comma stabilisce che, a partire dalle spese dell’anno 2025, il Sistema TS, per le sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), renda disponibili ai dipendenti della stessa Agenzia, incardinati negli uffici territorialmente competenti all’attività di verifica, le funzionalità di consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie del contribuente e dei suoi familiari fiscalmente a carico.
L’accesso avverrà tramite canali sicuri e tracciati, nel rispetto del Codice della privacy e delle misure tecniche di sicurezza definite nell’Allegato B (“Disciplinare Tecnico”).
Contenuto dei dati consultabili
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate potranno visualizzare, in ambiente protetto, i seguenti elementi informativi:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e denominazione del soggetto erogatore;
- data del documento fiscale e data del pagamento o rimborso;
- tipologia di spesa (farmaci, dispositivi medici, ticket, prestazioni sanitarie, ecc.);
- importo della spesa o del rimborso;
- presenza o meno di pagamento tracciato.
Finalità e impatto operativo
L’introduzione di questo nuovo potere di consultazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate risponde a una duplice finalità:
- Potenziare l’efficacia dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, permettendo una verifica immediata e puntuale delle spese detraibili senza dover richiedere ai contribuenti documentazione aggiuntiva;
- Semplificare l’attività dei CAF e dei professionisti abilitati, i quali, in sede di visto di conformità, potranno basarsi sui dati del Sistema TS autocertificati dal contribuente, con un netto alleggerimento della documentazione da conservare.
Questa innovazione rafforza inoltre la valenza probatoria dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria, che diventano pienamente utilizzabili ai fini della verifica fiscale, pur mantenendo la garanzia della riservatezza e della tracciabilità di ogni accesso.
Il nuovo calendario delle scadenze per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Con il Decreto MEF del 29 ottobre 2025 entra in vigore il nuovo calendario unico annuale per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
La modifica, che attua quanto previsto dal correttivo alla riforma fiscale (D.Lgs. 81/2025), sostituisce definitivamente le precedenti scadenze semestrali o mensili con una periodicità annuale, più semplice e uniforme per tutti gli operatori sanitari.
Scadenza principale: 31 gennaio
La prima applicazione del nuovo regime annuale riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno 2025.
La trasmissione dei relativi dati dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026; tuttavia, poiché tale data cadrà di sabato, il termine sarà automaticamente prorogato a lunedì 2 febbraio 2026.
Tutti i soggetti tenuti all’invio (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, ottici, ecc.) dovranno pertanto trasmettere i dati delle spese 2025 entro il 2 febbraio 2026.
NOTA BENE: Per i veterinari resta invece confermata la consueta scadenza del 16 marzo 2026.
Periodo di opposizione dei cittadini
Dopo la trasmissione dei dati da parte degli operatori, il Sistema Tessera Sanitaria aprirà una finestra temporale durante la quale i cittadini potranno:
- consultare le proprie spese sanitarie registrate nel sistema;
- opporsi all’invio dei singoli dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.
Durante questo intervallo, ogni contribuente potrà accedere con le proprie credenziali al portale www.sistemats.it e gestire in autonomia le eventuali esclusioni o modifiche, scegliendo voce per voce quali spese mantenere o rimuovere dal flusso verso l’Agenzia.
Correzioni e regolarizzazioni
Il decreto conferma anche il sistema di rettifica e ravvedimento, differenziato per termini e trattamento sanzionatorio:
- Correzione senza sanzioni:
entro il 9 febbraio 2026, cioè entro cinque giorni dalla scadenza prorogata del 2 febbraio.
Gli operatori potranno quindi correggere eventuali errori di trasmissione senza incorrere in alcuna penalità. - Riduzione delle sanzioni a un terzo:
entro il 3 aprile 2026 (sessantesimo giorno successivo alla scadenza), con applicazione della sanzione ridotta a 33,33 euro per ogni errore o omissione. - Ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 173/2024 – nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie, in vigore dal 1° gennaio 2026):
- entro 90 giorni → sanzione ridotta a 1/9 (pari a 3,70 euro per documento);
- dal 4 aprile al 3 maggio 2026 → sanzione di 11,11 euro;
- oltre i 90 giorni, fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi 2026 → sanzione di 12,50 euro per documento.
Di seguito una Tabella che riepiloga le principali scadenze operative
|
Adempimento |
Termine |
Descrizione |
|
Invio dei dati di spesa sanitaria (spese 2025) |
2 febbraio 2026 |
Trasmissione annuale dei dati da parte dei soggetti obbligati |
|
Correzione senza sanzioni |
9 febbraio 2026 |
Rettifica di errori senza applicazione di penalità |
|
Accesso dei cittadini e opposizione |
Dal 10 febbraio all’8 marzo 2026 |
Consultazione dei dati sul portale STS e possibilità di opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate |
|
Regolarizzazione con riduzione della sanzione a un terzo |
3 aprile 2026 |
Possibilità di sanare errori o omissioni con sanzione ridotta |
|
Ravvedimento operoso (1/9) |
Entro 90 giorni (fino al 3 aprile 2026) |
Regolarizzazione spontanea con sanzione ridotta a 3,70 euro per errore |
|
Scadenza per i veterinari |
16 marzo 2026 |
Trasmissione delle spese veterinarie |
Con l’adozione del nuovo calendario annuale, il MEF mira a semplificare gli adempimenti e a garantire una maggiore coerenza temporale tra le fasi di trasmissione, opposizione e correzione dei dati.
Il modello 2026 diventa così il primo anno di piena applicazione del nuovo assetto operativo del Sistema Tessera Sanitaria, che unifica i flussi, coordina le tempistiche e introduce maggiore certezza per operatori e contribuenti.
Il regime sanzionatorio
Il Decreto MEF del 29 ottobre 2025 non introduce nuove sanzioni, ma conferma e coordina il regime già previsto dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. 175/2014, adattandolo alla nuova periodicità annuale di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
In altre parole, il quadro sanzionatorio rimane invariato nei valori, ma viene armonizzato alle nuove scadenze operative (prima applicazione: 2 febbraio 2026 per i dati 2025).
Sanzione base e massimale annuo
La sanzione ordinaria resta fissata in 100 euro per ciascun documento fiscale non inviato, inviato con errori o trasmesso in ritardo, fino a un massimale annuo di 50.000 euro per soggetto obbligato.
Questa impostazione garantisce un sistema proporzionato: il valore della penalità cresce con la gravità e la quantità delle irregolarità, ma resta comunque contenuto entro un limite massimo.
Riduzioni e sanatorie
Il decreto ribadisce che:
- non si applica il cumulo giuridico (ogni errore è una violazione autonoma);
- è sempre ammesso il ravvedimento operoso, con riduzioni progressive della sanzione in base al momento della regolarizzazione.
In particolare:
- entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 3 aprile 2026) la sanzione si riduce a un terzo, pari a 33,33 euro per documento, con massimale ridotto a 20.000 euro;
- per le regolarizzazioni successive, si applicano le riduzioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 173/2024, che dal 1° gennaio 2026 disciplina in modo unitario il ravvedimento tributario:
- entro 90 giorni → sanzione ridotta a 1/9, quindi circa 3,70 euro per errore;
- dopo 90 giorni → aumento progressivo, fino a 12,50 euro per documento nei casi di regolarizzazione più tardiva.
Allegato B: nuovo Disciplinare Tecnico sul trattamento dei dati
Parte integrante del decreto MEF del 29 ottobre 2025 è il nuovo Allegato B, che reca il “Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema Tessera Sanitaria”.
Il Disciplinare regola:
- le modalità tecniche con cui il Sistema TS trasferisce i dati all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
- le condizioni di accesso ai dati di dettaglio da parte dei funzionari dell’Agenzia incaricati dei controlli formali, limitatamente alle dichiarazioni selezionate centralmente;
- le garanzie di riservatezza e sicurezza dei trattamenti, in linea con il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e con la normativa europea sulla protezione dei dati personali.
Modalità di trattamento e sicurezza
Il disciplinare stabilisce che:
- i dati viaggiano su rete di comunicazione SPC con protocollo SSL;
- sono memorizzati in archivi separati e non interconnessi, per garantire la netta separazione tra dati anagrafici e dati di spesa;
- l’accesso è consentito solo a personale autorizzato, con registrazione e tracciamento costante di ogni operazione;
- tutte le attività dell’Agenzia delle Entrate sono loggate e conservate per cinque anni, a tutela della trasparenza e della responsabilità amministrativa.
Servizi e interoperabilità
L’interazione tra il Sistema TS e l’Agenzia avviene tramite web services autenticati, che permettono:
- l’acquisizione massiva dei dati ai fini della precompilata;
- la consultazione puntuale per singolo contribuente;
- le operazioni di integrazione o rettifica online da parte del cittadino o del suo intermediario.
In sintesi, il nuovo Allegato B rafforza la sicurezza informatica e la trasparenza operativa del Sistema TS, definendo un modello di cooperazione digitale tra sanità e fisco che garantisce:
- protezione dei dati sensibili;
- tracciabilità degli accessi;
- chiarezza nelle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.
Un tassello tecnico indispensabile per rendere il Sistema Tessera Sanitaria non solo uno strumento di trasmissione, ma una piattaforma certificata di interoperabilità fiscale e sanitaria.
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