“ Wellness ” senza esclusive

Pubblicato il 20 luglio 2008
Secondo il Tar di Parma (sentenza n. 353 del 15 luglio 2008), allo stato della legislazione attuale, gli estetisti possono effettuare non solo le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo al fine del mantenimento, miglioramento e perfezionamento dell'aspetto estetico (Legge n. 1/1990), ma anche le attività volte al rilassamento, al ripristino ed al mantenimento dello stato di benessere psicofisico della persona (c.d. attività di wellness), non essendo richiesto, per quest'ultime, il possesso di uno specifico titolo professionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy