“ Wellness ” senza esclusive

Pubblicato il 20 luglio 2008
Secondo il Tar di Parma (sentenza n. 353 del 15 luglio 2008), allo stato della legislazione attuale, gli estetisti possono effettuare non solo le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo al fine del mantenimento, miglioramento e perfezionamento dell'aspetto estetico (Legge n. 1/1990), ma anche le attività volte al rilassamento, al ripristino ed al mantenimento dello stato di benessere psicofisico della persona (c.d. attività di wellness), non essendo richiesto, per quest'ultime, il possesso di uno specifico titolo professionale.
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