“ Wellness ” senza esclusive

Pubblicato il 20 luglio 2008
Secondo il Tar di Parma (sentenza n. 353 del 15 luglio 2008), allo stato della legislazione attuale, gli estetisti possono effettuare non solo le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo al fine del mantenimento, miglioramento e perfezionamento dell'aspetto estetico (Legge n. 1/1990), ma anche le attività volte al rilassamento, al ripristino ed al mantenimento dello stato di benessere psicofisico della persona (c.d. attività di wellness), non essendo richiesto, per quest'ultime, il possesso di uno specifico titolo professionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma disabilità: al via la seconda fase di sperimentazione

29/09/2025

Straordinario festivo: basta l’autorizzazione implicita

29/09/2025

Vendita di biglietti online e identificazione degli utenti, nuove regole Entrate

29/09/2025

Bonus Elettrodomestici 2025: cos’è, come funziona, requisiti e importi

29/09/2025

Conto Termico 3.0 in G.U: come funziona, chi accede, cosa finanzia

29/09/2025

Prestazione Universale Inps: ratei non riscossi in caso di decesso

29/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy