WhatsApp e mail validi per comunicare il licenziamento

Pubblicato il 30 giugno 2025

Il licenziamento orale è inefficace e comporta la permanenza del rapporto di lavoro fino a comunicazione scritta. Tuttavia, forme atipiche di comunicazione scritta, come messaggi WhatsApp o e-mail, possono assumere rilievo giuridico se dimostrano chiaramente l’intento di recedere, salvo impugnazione formale della loro idoneità.

Con sentenza n. 2261 del 27 maggio 2025, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, si è occupato di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento e la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro presentata da un lavoratore.

Validità del licenziamento via e-mail e messaggi WhatsApp

Oggetto del contenzioso  

Nel caso in esame, il lavoratore ricorrente aveva contestato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con decorrenza dal 30 aprile 2024, sostenendo la mancanza di forma scritta dell’atto di recesso, e dunque la sua nullità.

Argomentazioni del Tribunale  

Nella propria disamina, il Tribunale ha dapprima rilevato che non era stata fornita prova dell’avvenuto tentativo, da parte del datore di lavoro, di consegnare formalmente la lettera di licenziamento, né di un eventuale rifiuto del lavoratore a riceverla.

Tuttavia, erano emersi elementi documentali che evidenziavano la comunicazione del recesso in forma scritta.

In particolare, il 16 aprile 2024 il lavoratore aveva ricevuto un messaggio via WhatsApp contenente l’invito a sottoscrivere il preavviso, seguito da una e-mail inviata il 15 maggio 2024 dalla segreteria aziendale, che formalizzava il licenziamento con decorrenza 30 aprile 2024.

A ciò si aggiungeva la trasmissione del modello UNILAV, nel quale era indicata la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo.

Lo stesso lavoratore aveva utilizzato tale documento per presentare domanda di indennità NASpI.

Il Tribunale ha quindi respinto la tesi del licenziamento orale, ritenendo che le suddette comunicazioni costituissero forme scritte valide ai fini della comunicazione del recesso.

Eventuali profili di invalidità formale di tali modalità comunicative non sono stati oggetto di specifica contestazione nel giudizio e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione ai fini della decisione.

Decisione del Tribunale  

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore, ritenendo infondata la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro per insussistenza di un licenziamento orale.

Considerata la particolarità della vicenda, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Inoltre, ha ordinato la separazione delle domande riconvenzionali formulate dal datore di lavoro, rinviandole a distinto procedimento.

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