Whistleblowing. Il parlamento Ue approva la Direttiva

Pubblicato il 17 aprile 2019

E’ stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva che garantisce protezione sul whistleblowing, la denuncia di illeciti sul posto di lavoro.

Le norme sulla tutela dei whistleblower, atte ad armonizzare la protezione di chi segnala corruzione nei vari Paesi dell’Unione, renderanno applicabili in tutti i settori le garanzie che in Italia sono riservate per lo più alla sfera pubblica.

Dunque, ne guadagneranno i dipendenti del privato, perché la Direttiva si applicherà senza alcuna distinzione.

Le nuove norme dovranno essere trasposte nell’arco dei prossimi due anni, previa adozione formale del provvedimento da parte del Consiglio dell'Ue. Gli Stati membri dovranno garantire al whistleblower l’accesso gratuito a informazioni e consulenze complete e indipendenti sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili, nonché all'assistenza legale nel corso del procedimento.

Il whistleblower non potrà essere sospeso, declassato e intimidito. Non dovrà trovarsi ad affrontare altre forme di ritorsione. Durante i procedimenti giudiziari, gli informatori potranno ricevere sostegno finanziario e psicologico.

Tutele allargate a facilitatori, colleghi e parenti che aiutano il whistleblower

Maggiori garanzie:

  1. gli enti avranno l’obbligo di prendere in esame le segnalazioni dei whistleblower anonimi e, se questi dovessero perdere l’anonimato, avranno sempre tutte le tutele che gli spettano;
  2. la protezione viene estesa anche ai facilitatori, ai colleghi ed ai parenti che aiutano il whistleblower nel suo percorso di segnalazione.

L’ambito della direttiva: violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati.

Si potranno comunicare le segnalazioni: all’interno dell’ente interessato (ad esempio all’azienda), direttamente alle autorità nazionali competenti, nonché agli organi e le agenzie competenti dell’Ue.

Pertanto, le imprese e le autorità pubbliche dovranno offrire canali di comunicazione. Sono esonerate le piccole aziende e i piccoli municipi.

Se non siano state adottate misure adeguate in risposta alla segnalazione iniziale di un “informatore”, o se si ritenga che vi sia un pericolo imminente per l'interesse pubblico o un rischio di ritorsione, lo stesso sarà comunque protetto in caso decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni, senza passare attraverso i citati canali.

Altra novità è che le possibili ritorsioni aziendali saranno ostacolate dall’inversione dell’onere della prova.

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