Inps, istruzioni per il whistleblowing

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Inps, istruzioni per il whistleblowing

L’Inps ha pubblicato, in data 26 marzo 2018, la circolare n. 54 con le disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, in attuazione delle nuove norme di cui all’articolo 54-bis del Dlgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 179/2017 (cosiddetto whistleblowing).

La nuova circolare sostituisce quanto già affermato con la precedente circolare n. 109 del 2014.

Casella di posta elettronica ad hoc e modulo standard

L’Inps specifica che il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, mediante il modulo per la segnalazione di condotte illecite”, allegato alla circolare, che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: segnalazioneilleciti@inps.it.

Il nuovo modulo può essere compilato anche online ed è rinvenibile in formato elettronico nella pagina intranet della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione.

La segnalazione, tutelata, potrà essere effettuata dai lavoratori dipendenti dell’Istituto e dal personale di aziende esterne, anche private, che forniscono beni o servizi all’Inps.

Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito, quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell’Istituto, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Istituto stesso.

Le segnalazioni hanno, quindi, la finalità di tutelate l’integrità della Pubblica amministrazione. Pertanto, sono escluse dal procedimento tutte quelle segnalazioni che hanno ad oggetto rimostranze di carattere personale o richieste che si riferiscono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Il dipendente che ha effettuato la segnalazione è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva che potrebbe scaturire dal suo agire, e l’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive dovrà essere comunicata all’ANAC dallo stesso segnalante o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell’Istituto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 febbraio 2018 - Whistleblowing, anonimato limitato nel penale – Pergolari

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