L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene nuovamente sul regime di ammissione temporanea applicabile alle imbarcazioni da diporto immatricolate in Paesi terzi, fornendo chiarimenti operativi per distinguere le ipotesi di uso privato da quelle di uso commerciale.
Le indicazioni sono contenute nella circolare ADM n. 11, pubblicata il 14 maggio 2026, dedicata alle modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea per le imbarcazioni impiegate per uso privato e commerciale. Il documento integra quanto già precisato con le precedenti circolari n. 24/2022 e n. 8/2025.
Le nuove istruzioni assumono rilievo pratico per armatori, società di charter, comandanti, cantieri e operatori del settore nautico. Il punto centrale è la corretta qualificazione dell’utilizzo dell’imbarcazione, perché da essa dipendono il regime applicabile, la durata della permanenza in UE e gli obblighi documentali.
Per le imbarcazioni da diporto provenienti da Paesi terzi, l’ingresso nelle acque territoriali dell’Unione europea, entro le 12 miglia dalla costa, è in linea di principio sufficiente a vincolare il bene al regime di ammissione temporanea.
Resta possibile presentare una dichiarazione verbale con il formulario previsto dalla normativa unionale, utile soprattutto per attestare la data di arrivo. In alternativa, l’attestazione può essere richiesta anche alla Capitaneria di porto.
Per le imbarcazioni ad uso privato, il periodo massimo di permanenza nel territorio UE è pari a 18 mesi. Il titolare deve poter dimostrare, in caso di controllo, la data di ingresso o di uscita dal territorio unionale.
La prova dell’uscita può essere fornita, ad esempio, tramite:
La circolare ADM n. 11/2026 chiarisce che, per l’ammissione temporanea ad uso privato, l’imbarcazione deve essere immatricolata o posseduta da un soggetto stabilito fuori dall’UE e deve essere utilizzata da una persona anch’essa stabilita fuori dall’Unione.
Non sempre l’utilizzatore coincide con chi conduce materialmente l’unità. Se lo skipper o l’equipaggio agiscono per conto del proprietario extra UE, anche quando quest’ultimo non è a bordo al momento dell’ingresso, l’utilizzatore rilevante resta il proprietario.
Diversa è la disciplina per gli yacht impiegati in attività di noleggio, charter o altre prestazioni a pagamento.
In tal caso, il commercial yacht può restare nel territorio dell’Unione solo per il tempo necessario allo svolgimento dell’operazione di trasporto prevista dal contratto.
Se uno yacht commerciale entra nelle acque UE senza un contratto oneroso, può essere ammesso come mezzo ad uso privato. Tuttavia, se successivamente viene stipulato un contratto di noleggio o charter, l’imbarcazione deve prima uscire dal territorio doganale UE, così da chiudere il precedente regime, e poi rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale.
Per l’uso commerciale, all’ingresso nel territorio unionale occorre presentare il formulario previsto, allegando il contratto commerciale. Le attività svolte devono inoltre essere annotate nel diario di bordo o in altro registro utile ai fini doganali.
La circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 11/2026 conferma anche la possibilità di effettuare in ammissione temporanea interventi di manutenzione e riparazione ordinaria, purché non modifichino struttura, prestazioni o valore dell’imbarcazione. Per lavori più rilevanti, come interventi di refitting, può invece rendersi necessario il regime di perfezionamento attivo, con le relative formalità.
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