Dal 20 novembre 2025 si è ufficialmente aperto il secondo passaggio procedurale per l’accesso al credito d’imposta ZES unica destinato ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, previsto dall’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023. Questa fase è dedicata alla presentazione delle dichiarazioni integrative attraverso le quali le imprese devono attestare la realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione inviata nei mesi precedenti.
Per agevolare la corretta gestione degli adempimenti, si riepilogano di seguito le scadenze previste per l’anno 2025.
Prima finestra (già conclusa)
Seconda finestra (in corso)
È in questa seconda fase che le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti precedentemente indicati.
Le comunicazioni integrative devono essere trasmesse utilizzando i modelli approvati dall’Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2025, disponibili insieme al software dedicato:
L’invio è consentito esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato.
L’Agenzia ha previsto un meccanismo di tutela in caso di scarto delle comunicazioni.
NOTA BENE: Le comunicazioni trasmesse tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2025, ma scartate dal sistema, si considerano inviate nei termini se reinviate entro il 7 dicembre 2025.
La proroga non si applica se lo scarto riguarda l’intero file, ad esempio nei casi di:
Nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2025 è inoltre possibile:
Fa fede esclusivamente l’ultimo modello validamente trasmesso.
La Legge di bilancio 2025 ha ampliato il perimetro del bonus, riconoscendo il credito d’imposta anche per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nei settori:
L’investimento deve riguardare beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già operative o di nuova realizzazione ubicate nella ZES unica.
Rientrano nell’area agevolabile:
Sono esclusi i progetti di importo inferiore a 50.000 euro.
Il tetto di spesa per il 2025 è pari a 50 milioni di euro. In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il credito riconosciuto sarà determinato mediante una percentuale di riparto calcolata dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo:
La presentazione dell’F24 deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per garantire un corretto accesso al beneficio, è consigliabile che le imprese:
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