Zone montane e svantaggiate, esonero ad ampio raggio

Pubblicato il 15 aprile 2022

Con il Messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla questione se le riduzioni contributive in favore delle aziende agricole operanti nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, siano applicabili ai soli datori di lavoro delle aziende classificate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile o, anche, ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole” ai sensi dell’art. 6 della L. 31 marzo 1979, n. 92.

Sul punto, l’Istituto Previdenziale afferma che le agevolazioni contributive sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. n. 92/1979.

Zone montane e svantaggiate, disciplina dell’esonero

L’art. 9, co. 5, della l. 11 marzo 1988, n. 67, da ultimo sostituito dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del:

Diversamente, i predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del:

Successivamente, l’art. 1, co. 45 della L. n. 220/2010 (c.d. Legge di Stabilità 2011) ha messo a regime, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1° agosto 2010, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli, come di seguito esposte:

Zone montane e svantaggiate, applicabilità dell’esonero

In merito alla questione se le riduzioni contributive in favore delle aziende agricole operanti nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, siano applicabili ai soli datori di lavoro delle aziende classificate agricole o, anche, ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole”, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.

Sul punto, l’INPS ha precisato che deve privilegiarsi ”ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.

I lavoratori addetti alle attività agricole sono, pertanto, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.

Ulteriore elemento interpretativo per definire l’ambito di applicazione delle agevolazioni in esame può derivarsi dalla circolare n. 12 del 22 febbraio 1986 del Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), che, tenuto conto del parere della seconda sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 18 dicembre 1985, si espresse nel senso che le agevolazioni contributive per territori montani e zone agricole svantaggiate richiamate dall’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalle L. 26 settembre 1981, n. 537, dovevano essere riconosciute non solo alle aziende propriamente agricole, ma anche alle aziende pubbliche o private esercenti le attività classificate come “agricole” dall’art. 6 della L. n. 92/1979.

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