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Raffaello Beltrami
Consegue la Laurea in Giurisprudenza c/o l’Università di Camerino il 21 aprile 1994 e, alcuni mesi più tardi, animato da una forte passione per il diritto del lavoro, decide di rinunciare alla pratica forense in favore di quella per lo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. Praticante c/o noto Studio di Consulenza della sua città, dopo un’intesa preparazione ed una pratica biennale, Il 13 giugno 1997, superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, consegue l’iscrizione al n.427 dell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia. Esercita, con impegno e dedizione, da circa 15 anni, la professione in associazione professionale. Ha maturato una consolidata esperienza e adeguate competenze per ciò che concerne tutti gli adempimenti riguardanti l’amministrazione del personale dipendente, oltre a competenze in taluni settori specifici ai quali si dedica con prevalenza, essendone il responsabile di Studio. A titolo di esempio: 1) Paghe e contributi; 2)Contenzioso con gli Enti di previdenza; 3) Conciliazioni sul lavoro; 4) Vertenze di lavoro; 5) Consulenza in materia previdenziale. Ha scritto e scrive periodicamente articoli in materia di lavoro in riviste del settore. E’ docente c/o il corso dei praticanti Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia e c/o corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E’ particolarmente sensibile alla tematica dell’umanizzazione dell’economia (l’Economia del bene comune) e promotore di iniziative di sviluppo e sensibilizzazione sul territorio regionale
Fringe benefits. Analisi e riflessi sul costo del lavoro
Fringe benefit - “beneficio accessorio”, vale a dire un bene o un servizio (anche prodotto e/o erogato direttamente dal datore di lavoro) concesso al dipendente che ne trae un beneficio aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale – consiste in una retribuzione in natura che, per legge, è imponibile ai fini contributivi e fiscali, con le eccezioni ed i correttivi che andremo ad esaminare.L’imponibilità fiscale e contributiva del benefit (per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili) è regolamentata dall’art. 51 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e segue il principio del “valore normale”, ovvero l’imponibile si determina sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie in regime di libera concorrenza.