Premio produttività 2014 fino a 3.000 euro di retribuzione

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Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 29/4 del Dpcm 19 febbraio 2014 viene reso possibile fruire della tassazione agevolata per le paghe dei dipendenti collegate alla produttività. Per il 2014 è stato previsto il passaggio da 2.500 a 3.000 euro dell'importo della retribuzione di produttività agevolabile. Fermo, invece, a 40.000 il limite di reddito annuo.

Il premio di produttività


Introdotta nel 2008, come misura sperimentale, la detassazione della retribuzione consiste nell'applicare l'imposta sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali alla parte di reddito  collegata all'incremento della produttività da parte dei dipendenti del settore privato.


La legge di stabilità 2013 – n. 228/2012 - ha stabilito che la detassazione dei premi di produttività operante per l'anno 2013 fosse automaticamente confermata sia per il 2014 che per il 2015.


Annualmente viene pubblicato un Dpcm che individua i parametri a cui attenersi per applicare la detassazione.


Nell'anno 2013 sono state dettate particolari disposizioni che hanno innovato la materia apportando rilevanti caratteristiche alla fruizione della tassazione agevolata.


E' stata individuata una nuova nozione di retribuzione di produttività che deve riguardare voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, espressamente riferite a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;


oppure,


in alternativa, erogate in esecuzione di contratti che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 di queste 4 aree d’intervento:


- orari di lavoro:
applicazione di modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile

- flessibilità ferie:
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie che prevede una programmazione anche non continuativa delle ferie eccedenti le due settimane

- nuove tecnologie:
adozione di misure che rendano compatibile l’utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici

- fungibilità mansioni:
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

L'agevolazione del 2014


Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 98 del 29 aprile del Dpcm 19 febbraio 2014 viene resa operativa per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 la misura per applicare l'imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni collegate alla produttività dei dipendenti del settore privato.


Il provvedimento  ha fissato i seguenti parametri:


limite di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nell'anno 2013 all'imposta sostitutiva (Dpcm del 22 gennaio 2013);

aumento, rispetto al 2013, da 2.500 a 3.000 euro dell'importo della retribuzione di produttività agevolabile.

Inoltre, la normativa riferibile al 2014 è la medesima di quella vigente nel 2013, essendo il Dpcm 22 gennaio 2013 espressamente richiamato dal nuovo decreto.


È previsto un monitoraggio, entro il 30 giugno 2014, sull'andamento dell'agevolazione, anche al fine dell'eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.


Elementi per beneficiare del premio


Si deve tenere presente che, nell'applicare la misura, i contratti di lavoro devono essere sottoscritti da organizzazioni a livello aziendale o territoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il che comprende sia RSA che RSU.


Lo sconto sulla tassazione ordinaria viene applicato automaticamente dal sostituto d’imposta che ha rilasciato il Cud, per il rapporto di lavoro tenuto durante tutto l'anno 2013.


Qualora il Cud 2014 sia stato rilasciato da un sostituto d’imposta diverso, oppure se il rapporto di lavoro è stato inferiore all’anno, il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro un'attestazione scritta in cui sia riportato l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2013.


Sarà cura del datore di lavoro inserire nel Cud:


-> la parte di reddito a cui è stata applicata l'imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente;


-> la parte di reddito assoggettabile a imposizione sostitutiva ma che, per espressa rinuncia del lavoratore o per altri motivi, non è stata sottoposta allo sconto.


Altro adempimento da eseguire per applicare la detassazione sul premio di produttività è l'obbligo di depositare, da parte del datore di lavoro, i contratti presso la Dtl territorialmente competente nel termine di 30 giorni a partire dalla sottoscrizione degli stessi.


Ciò permette di controllare la conformità dei contenuti degli accordi siglati alla normativa contenuta nel provvedimento di attuazione.


Quindi, la detassazione sul reddito di produttività può essere applicata solo dopo la sottoscrizione del contratto
che la contempla.

Al momento del deposito, il datore di lavoro dovrà allegare un'autodichiarazione di conformità riguardante la corrispondenza dell'accordo alle disposizioni previste dalle norme.


Tale autorichiarazione può essere inserita in un atto separato dal contratto vero e proprio oppure può far parte integrante dello stesso.


Se il contratto risulta già depositato, l'autodichiarazione può contenere la sola indicazione degli estremi dei relativi contratti e dell'avvenuto deposito.


E' possibile utilizzare la posta elettronica certificata per effettuare l'invio alla Dtl.


Cosa compete fare al lavoratore


In luogo del sostituto d'imposta, il dipendente può provvedere autonomamente ad applicare la detassazione, essendovi i requisiti, indicando i dati richiesti nella dichiarazione dei redditi.


Esso è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l'inesistenza del diritto a fruire dell'imposta sostitutiva se:


1. nell'anno 2013 ha trattenuto rapporti di lavoro dipendente con altri sostituti ed abbia, in questo modo, superato il limite di euro 40.000 di reddito previsto dal decreto;


2. nell'anno 2014 ha in corso altri rapporti di lavoro dipendente in virtù dei quali ha superato il limite di euro 3.000 , utile per avvalersi della detassazione.


E' facoltà del lavoratore dipendente rinunciare al regime agevolato: in questo caso, si darà luogo alla tassazione ordinaria.


Di questo deve essere fatta espressa richiesta per iscritto al datore di lavoro.

NORME
– Legge n. 228/2012
- Dpcm 22 gennaio 2013
- Dpcm 19 febbraio 2014
Allegati

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