Abruzzo. Ripresa del versamento dei contributi con regime agevolato

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La circolare Inps n. 116, del 19 settembre 2012, disciplina la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo nel 2009.

L’articolo 33, comma 28, della legge n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi, riconoscendo in favore degli aventi diritto, un regime agevolato per il versamento dei contributi.

L’agevolazione prevede che il versamento potrà avvenire “senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

I soggetti beneficiari del regime agevolato sono i datori di lavoro, i committenti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria ed operanti in uno dei comuni del cosiddetto “cratere”. Nello specifico, si tratta di:

- persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, per i quali il Dl n. 78/2010 aveva disposto la proroga della sospensione fino al 15 dicembre 2010;
- gli altri datori di lavoro (anche del settore agricolo) per i quali era stata disposta la sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010.

Restano esclusi dall’agevolazione gli Istituti di credito e assicurativi per i quali era già stata esclusa la proroga al 30 giugno 2010 e gli enti del settore pubblico.

Tutti i soggetti interessati alla definizione agevolata dovranno presentare istanza secondo il modello previsto dall'Inps per ciascuna gestione, presso la Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Per il corretto recupero delle somme sospese, i soggetti interessati dovranno rilevare l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo 6 aprile 2009 - 30 giungo 2012 (o al massimo fino al 15 dicembre 2010 per i destinatari della proroga); ridurre il debito del 40%, se si tratta di soggetti rientranti nel regime de minimis; infine, determinare la rata costante da versare fino ad un massimo di 120 rate mensili di uguale importo. L’importo minimo per ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50.

Il versamento delle rate scadute da gennaio a settembre 2012 dovrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri accessori, entro il 16 dicembre prossimo. Per le rate che scadranno dal mese di ottobre 2012, invece, il versamento dovrà essere fatto su base mensile entro il giorno 16 di ogni mese, sempre senza sanzioni, oneri ed interessi aggiuntivi.
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