Abusiva attività finanziaria senza il raddoppio delle pene

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Abusiva attività finanziaria senza il raddoppio delle pene

La riformulazione dell’articolo 132 del TUB sul reato di abusiva attività finanziaria ad opera dell’articolo 8, secondo comma, del D. Lgs. n. 141/2010, ha comportato l’abrogazione tacita dell’articolo 39 della Legge n. 262/2005, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il predetto reato.

E' il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17615 del 27 aprile 2023, a soluzione del contrasto interpretativo rilevato dalla Quinta Sezione penale della medesima Corte in ordine alla normativa in parola.

Era stato chiesto, alle SS. UU., di chiarire se la riformulazione dell'art. 132 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) a seguito della novella del 2010 realizzasse un fenomeno di successione di leggi penali, in relazione al trattamento sanzionatorio determinato per effetto del raddoppio dell'entità delle pene previsto dall'art. 39 sopra menzionato, ovvero se tale ultimo articolo, nel prevedere il raddoppio delle pene di cui, tra l'altro, al TUB, dettasse una regola destinata a rimanere insensibile ai mutamenti normativi concernenti queste ultime pene.

Abusiva intermediazione finanziaria, contrasto interpretativo risolto dalle SU

La giurisprudenza di legittimità, come detto, non era concorde sulla questione, atteso che, secondo un primo orientamento, l'intervento del 2010 non aveva abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39.

Una diversa e maggioritaria lettura sosteneva, invece, che, in materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la nuova disposizione, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 TUB, riformulandone sia la parte precettiva sia quella sanzionatoria, aveva tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 sul raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal TUB.

Ed è a questo secondo indirizzo che le Sezioni Unite penali hanno ritenuto opportuno conformarsi.

Per gli Ermellini, infatti, dal rilevante intervento del TUB, realizzato nel 2010, è conseguita l'abrogazione tacita dell'art. 39 della Legge n. 262/2005 nella parte in cui faceva riferimento al reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del medesimo Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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