Accertamento induttivo anche con la verifica presso terzi

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17005 depositata il 9 luglio 2013, accoglie il ricorso del Fisco confermando il procedimento di rettifica del reddito con metodo induttivo anche qualora la dichiarazione dei redditi sia risultata incompleta a seguito di ispezioni effettuate presso altri contribuenti.

Il caso riguarda un'azienda che aveva ricevuto un avviso di accertamento per presunta dichiarazione incompleta a seguito di una verifica che la Guardia di finanza aveva effettuato presso un cliente rilevando traccia della contabilità in nero.

I giudici di Cassazione, nel ribaltare la precedente decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ravvisato nell'accertamento una doppia presunzione, motivano la pronuncia richiamando l'articolo 39 del DPR n. 600/1973, il quale consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. Le attività non dichiarate sono desumibili sulla base di presunzioni semplici e l'onere della prova spetta al contribuente, il quale deve dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - La contabilità in nero non depotenzia l’induttivo - Alberici

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