Accertamento. Sì alla documentazione presentata in sede di contenzioso

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Ammessa in sede di contenzioso la documentazione bancaria che fa decadere l’accertamento fiscale, anche se il contribuente non l’aveva esibita precedentemente in sede di ispezione amministrativa.

Non può, dunque, essere applicata la disposizione di cui all’articolo 32 del Dpr 600/1973, che vieta agli atti, notizie, documenti e dati non addotti o non trasmessi in risposta all’invito dell’ufficio di essere valutati a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento, in sede amministrativa e contenziosa.

L’ufficio è tenuto a fornire tale precisazione insieme alla richiesta di esibizione e il fatto che il contribuente non abbia prodotto subito la documentazione giustifica l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e, allo stesso tempo, non vieta al contribuente di produrla in sede contenziosa.

Queste le conclusioni dell'ordinanza n. 11765 del 26 maggio 2014 della Corte di Cassazione.

Eccezioni all’inutilizzabilità della documentazione tardiva

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, analizza una prassi consueta in sede di contenzioso e sancisce che la disposizione sull’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dal contribuente è contraria ai principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 53 della Costituzione, perciò la stessa deve essere applicata senza ledere il diritto di difesa e senza obbligare il contribuente a pagare quanto non dovuto.

Accade di frequente, infatti, che si incontrino delle difficoltà a reperire nei tempi la documentazione originale richiesta in sede amministrativa; non per questo il Fisco deve pensare che il tardivo comportamento del contribuente nasconda intenti evasivi oppure che i documenti prodotti in un secondo momento non siano genuini. È solo il comportamento del contribuente che può far concretamente dubitare della sua lealtà a collaborare con il Fisco.
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