Accise, deposito fiscale sospeso. Istanza per prosecuzione provvisoria

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Accise, deposito fiscale sospeso. Istanza per prosecuzione provvisoria

Il 30 maggio 2023 è entrato in vigore il decreto Mef del 17 maggio 2023 (G.U. n. 124 del 29 maggio) attuativo della disposizione del TUA - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – riguardante l’esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e dei depositi commerciali di prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi.

In particolare se la verifica annuale della permanenza delle condizioni per l'esercizio dell'impianto dà esito negativo si avvia il procedimento di sospensione della relativa autorizzazione. Il novellato comma 12 dell’articolo 23 del D.lgs. n. 504/95 (TUA) ha introdotto la possibilità di prosecuzione transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale.

Deposito fiscale sospeso: istanza per proseguire attività

A specificare la procedura è intervenuta l’Agenzia delle Dogane con circolare n. 15 del 9 giugno 2023, con la quale fornisce istruzioni in merito alle condizioni di applicazione della prosecuzione transitoria dell'attività in deposito fiscale a seguito di sospensione dell'autorizzazione.

Una volta attivato il procedimento di sospensione della relativa autorizzazione instaurato dall’Ufficio delle Dogane, il destinatario viene avvisato della possibilità di richiedere, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione, la prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale previa prestazione della garanzia.

Se il procedimento si conclude con esito sfavorevole – in quanto l'esercente non ha prodotto documenti o gli stessi non sono stati ritenuti idonei o pertinenti - l'efficacia del provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione della garanzia nella forma consentita (in denaro o titoli di Stato), entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

NOTA BENE: Il depositario autorizzato deve avere presentato l'istanza di prosecuzione transitoria dell'attività dell'impianto di stoccaggio di prodotti in regime sospensivo. 

Dunque, se è stata costituita la dovuta garanzia, l’esercente riceverà dall’Ufficio la comunicazione che è ammessa la prosecuzione dell’esercizio del deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.

Perde di efficacia, quindi, il provvedimento di sospensione.

ATTENZIONE: Qualora la garanzia venga prestata, nell’ammontare determinato dall’Ufficio delle dogane ed entro il prescritto termine, ma con modalità differenti dalle quelle previste l’esercente ha ulteriori 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione delle Dogane, per conformare la garanzia alle prescrizioni recate dall’art. 23, comma 12, del TUA.

A titolo informativo, la circolare n. 15/D del 9 giugno 2023 ricorda che il provvedimento di sospensione diviene esecutivo:

  • a fine procedimento con esito sfavorevole senza che il depositario autorizzato abbia presentato istanza di prosecuzione transitoria;
  • per mancata costituzione della garanzia nelle forme rituali;
  • quando la garanzia venga costituita, seppur nel prescritto termine di dieci giorni e per l’importo determinato dall’Ufficio delle dogane, con modalità difforme da quelle di legge nel caso in cui l’esercente non proceda a conformarla alle prescrizioni recate dall’art. 23, comma 12, del TUA entro il termine di 5 giorni.

Garanzia: requisiti

L’articolo 3 del Decreto Mef 17 maggio 2023 ha ad oggetto il regime della garanzia da costituire per la prosecuzione temporanea del deposito. In particolare:

  • l’ammontare della garanzia richiesta è pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale rilevati nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione;
  • l’importo della garanzia viene determinata dall’Ufficio delle Dogane che lo riporta nella comunicazione di sospensione;
  • la garanzia va prestata in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale.

Per tutta la durata della prosecuzione temporanea dell’attività (12 mesi) l’importo garantito deve risultare pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui quantitativi di prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente. Se avvengono situazioni che determinano un incremento della garanzia effettivamente prestata, il depositario autorizzato deve adeguarla sempre in denaro o in titoli di Stato al valore nominale.

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