Accordo di ristrutturazione del debito, il datore non paga il contributo sulla mobilità

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Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, spiega che l'accordo di ristrutturazione del debito - ex articolo 182-bis della legge fallimentare - sottoscritto da imprese che nel corso del trattamento di Cigs hanno necessità di attivare la procedura di mobilità (ex articolo 4 legge n. 223/1991), è assimilabile al concordato preventivo, in quanto si tratta di una risoluzione negoziale della crisi aziendale.

Pertanto, sussiste l'esenzione dal versamento del contributo Inps d'ingresso per i lavoratori collocati in mobilità - previsto dall'articolo 5, comma 4 della legge citata - come per le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 - Ticket mobilità, esenzione ampia - De Lellis
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - L'accordo evita il contributo - L.Cai.

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