Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige: al via il pagamento della contribuzione

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Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige: al via il pagamento della contribuzione

Con il messaggio n. 3641 del 10 ottobre 2023, l’INPS fornisce le prime indicazioni in merito alle modifiche di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Il decreto di adeguamento del Fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.

L’Inps ricorda che, in virtù del predetto adeguamento, sono state apportate delle modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige nonché alla relativa disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Destinatari

Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo;
  •  che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Pertanto, sono ricompresi nelle tutele previste dal Fondo anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.

Altresì, la tutela è estesa anche:

  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato;
  • ai lavoratori assunti con la qualifica di dirigente.

NOTA BENE: Ai fini dell’accesso alla prestazione è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo pari ad almeno trenta giorni, anche non continuativi, presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione (nell’arco dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda).

Finanziamento del Fondo

Con il messaggio n. 3641 del 2023, l'Inps fa presente inoltre che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro delle aziende, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario.

Pertanto, i datori di lavoro non sono più assoggettati alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, il versamento del contributo ordinario è pari allo 0,50% (due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

Diversamente, per coloro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla predetta mensilità è fissato nella misura pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (anche in tal caso, ripartito in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

ATTENZIONE: Il codice autorizzativo “0J” sarà rimosso centralmente dalle posizioni e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le predette disposizioni.

L’Inps fornirà ulteriori istruzioni con successiva circolare.

 

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